COMUNE di ROMA
Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 24 ottobre 2005
In vigore dal 9 novembre 2005
Titolo I - PRINCIPI
Art. 1 - Profili istituzionali.
1. Il Comune di Roma, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio
Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli
animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell’ambiente.
2. Il Comune di Roma riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto
ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta
degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. La città di Roma, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella
tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso
tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica
e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione
degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui
gli animali sono legati per la loro esistenza.
Art. 2 - Valori etici e culturali.
1. Il Comune di Roma, in base all’articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce
la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività
connesse con l’accudimento e la cura degli animali.
2. Il Comune di Roma, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo
dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali, la
conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con
gli stessi.
3. Il Comune di Roma, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia
le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
Art. 3 - Competenze del Comune.
1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
Ai fini dell’esercizio della tutela il Comune è l’unico soggetto che esprime il consenso
informato relativamente all’applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all’autanasia per gli animali allo stato libero.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita la cura e la tutela 7 delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza
delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle
disposizioni previste nel presente Regolamento anche
mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.
Art. 4 - Tutela degli animali.
1. Il Comune riconosce validità etica e
morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai
diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza
delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente legge regionale,
promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue
gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l’effettività delle garanzie
giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ed AMBITO
di APPLICAZIONE
Art. 5 - Definizioni
1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente
Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti
in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Art. 6 - Ambito di applicazione.
1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie
animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune
di Roma.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali.
1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme
dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da
un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
8 3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli
secondo la specie, classi d’età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente
la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche
anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare
pulizia degli spazi di dimora dell’animale stesso.
6. Il competente Ufficio per la tutela degli animali promuove ed incentiva annualmente
anche con l’aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti
e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a
qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all’anagrafe canina e apposizione del
sistema identificativo (microchip).
Art. 8 - Maltrattamento di animali.
1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti
degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell’acqua e del cibo necessario o
sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare
la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, dovrà avere il tetto
impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti
che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.
4. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano
del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici
tipici della loro specie.
5. E’ vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli
altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere
psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse,
box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno
dell’appartamento.
6. E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei
60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico
veterinario.
7. E’ vietato detenere permanentemente animali in gabbi ad
eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione
di uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.
8. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica;è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli)
che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E’ vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
10. E’ vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
11. E’ vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei
con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da
enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
12. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza,
ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire
la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento
siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
14. E’ vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale
da essere considerato nocivo. L’effettuazione di giochi pirotecnici all’interno o in prossimità
di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela
degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.
15. E’ vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di
contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì
vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all’ombra
e con i finestrini aperti. E’ altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
16. E’ vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l’alternanza naturale del
giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà
stabilirne la data d’inizio e fine del trattamento;
17. E’ vietato trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, quando
questo è separato o non è tutt’uno con l’abitacolo; il divieto vale anche se il portellone
posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
18. E’ vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano
la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un
medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d’inizio e fine del trattamento;
19. E’ vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto
non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il
50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata
comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;
20. E’ vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo,
lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo mot
ivata disposizione
scritta del medico veterinario che ha l’obbligo di indicare la data d’inizio e
fine del trattamento;
21. E’ vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente
legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi
alla vista dell’uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza
adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari
ve ne dovrà essere una per soggetto;
22. E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre
per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste
specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
23. E’ vietata la detenzione, il commercio e l’immissione in natura su tutto il territorio comunale
di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali
e del Bioparco.Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso;
24. E’ vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui
non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli
degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione
in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con
l’indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per
l’alimentazione.
25. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento
d’Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni,è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria
abitazione. L’accesso degli animali domestici all’ascensore condominiale deve essere disciplinato
dal Regolamento di condominio ove esistente.
26. E’ vietato l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
27. E’ vietata la vendita, la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche, di
collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l’animale
all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale.
28. E’ vietato l’uso per i cani di collari a strangolo, di museruole “stringi bocca”, salvo speciali
deroghe certificate dal medico veterinario “o da un educatore cinofilo iscritto all’Albo
regionale degli esperti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004,
n.847, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo
e deve sempre accompagnare l’animale.
29. Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d’Europa per la protezione
degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie
di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia,
operare la devocalizzazione.
30. E’ vietato l’uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi
ed uccelli.
31. E’ vietato l’uso di macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali che non consentono
all’animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.
1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e
commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo
quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della protezione
della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro
progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti
di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse
risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi
protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro
forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati
dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo
al competente Ufficio per la tutela degli animali
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o
naturali e dei corsi d’acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà
sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d’inizio dei lavori
al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che
escludano danni agli animali.
Art. 10 - Abbandono di animali.
1. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti
alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi
giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non
può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna
autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle
leggi vigenti.
Art. 11 - Avvelenamento di animali.
1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque,
in osservanza alla normativa vigente per l’esercizio della caccia ed alle relative sanzioni
e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o
disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze
che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo
le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità
tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione
delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga
a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che
ai soggetti previsti dalla legge all’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando,
ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali
avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l’utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si
sono verificati.
2. L’Ufficio competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità
di sospensione delle attività svolte nell’area interessata e solleciterà la bonifica del terreno
e/o luogo interessato dall’avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica
per il periodo ritenuto necessario.
Art. 12 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento,
sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.
1. A tutela dell’incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali,
nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento
dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il
Comune predispone appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare
il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere
fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l’accesso degli stessi sulla carreggiata. Deve essere apposto
un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate che
possono mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.
2. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, l’Ufficio competente per
la tutela degli animali propone l’installazione di apposita cartellonistica per segnalare l’attraversamento
di animali.
3. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo,
di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree
interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere,
in fase di progettazione, un’idonea collocazione temporanea e/o permanente per
gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione
all’Ufficio competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall’inizio
previsto dai lavori.
A tal fine l’Ufficio competente per la tutela degli animali potrà far modificare
le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio
per l’individuazione entro sessanta giorni dei sito in cui collocare gli animali e per le eventuali
attività connesse.
4. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà
essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi;
dovrà altresì essere consentita alle gattare/i di cui all’articolo 37 comma 3, od in alternativa
a persona incaricata dall’Ufficio competente per la tutela degli animali, con le modalità
più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
5. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti,
dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti
immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli
animali un adeguato rispetto del benessere.
6. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze
biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville
storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando
specie, caratteristiche etolologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali
divieti normativi in vigore.
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili.
1. E’ consentito l’accesso degli animali domestici negli arenili e su tutti i mezzi di trasporto
pubblico operanti nel Comune di Roma secondo le modalità e con i
limiti di cui al presente articolo.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l’uso del guinzaglio
e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino. La salita
sui mezzi di superficie è concessa dalla porta anteriore mentre
sui mezzi su rotaia la salita e la discesa sono possibili sul primo e sull’ultimo
vagone.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali
sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver
cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o
alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande
taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo
soccorso.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà,
tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di
animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono
sempre ammessi al trasporto.
6. Per la regolamentazione dell’accesso agli arenili dedicati entro il 31 marzo di ogni anno
l’Ufficio competente per la tutela degli animali proporrà le modalità di utilizzo degli
spazi opportunamente individuati a tal fine.
7.Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all’obbligo
della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o
patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà
esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità
del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali.
1. E’ fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la
pratica dell’accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al
comma 1 saranno sottoposti a confisca.
Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di
offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo,
animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi
oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle
manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle
lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o
pubblico intrattenimento. E’ altresì vietata la cessione a qualsiasi
titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all’anagrafe
canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste
(regolarmente iscritte all’Albo regionale del volontariato nella sezione animali
o ambiente) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente
comunicate all’Ufficio competente per la tutela degli animali.
Art. 16 - Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con
l’utilizzo di animali.
1. Nelle more dell’approvazione di legge regionale, è vietata su tutto il territorio qualsiasi
forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo
di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a
specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali,
esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di
quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell’Ufficio competente per la tutela degli
animali. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la
dignità degli animali in esse impiegati.
2. E’ vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui
al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, e’ consentito l’attendamento esclusivamente
a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti
dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell’Ambiente, con sua delibera
del 10 maggio 2000,“Criteri per il mantenimento di animali nei circhi
e nelle mostre viaggianti”, emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del
9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni
e verifiche in loco.
4. E’ vietato l’impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo
del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni
di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo
o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell’attività e quindi
definitiva, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
6. L’utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato,
specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all’Ufficio
comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera
specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la
presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.
7. E’ vietata la pubblicizzazione e la diffusione di materiali ed informazioni riguardanti strutture
di detenzione di animali, ad eccezione del Bioparco, attraverso strutture e mezzi comunali
di ogni tipo.
Art. 17 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido
1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro
48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL
competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza
ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio
comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda i cani la comunicazione va effettuata
al Canile Municipale.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio
Veterinario dell’Azienda Usl competente per territorio ed al competente Ufficio comunale
per la tutela degli animali. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata anche
al Canile Municipale mentre per i selvatici va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati
dalla Provincia.
4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare
la messa in sicurezza dell’animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da
personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni
che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire
il buon esito dell’intervento.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea,né ceduti a qualsiasi
titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono,
maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.Tale dichiarazione avverrà tramite
autocertificazione.
Art. 18 - Fuga, cattura, uccisione di animali
1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario
dell’Azienda USL competente per territorio, all’Ufficio competente per la tutela degli
animali ed alle Forze dell’Ordine. Qualora l’animale non possa essere catturato con i normali
metodi di contenimento, l’Azienda USL può richiedere l’intervento di veterinari specificatamente
autorizzati alla detenzione ed all’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo
quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si dovrà procedere all’abbattimento
dell’animale, tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano
consultando l’Ufficio competente per la tutela degli animali.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente
se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del
veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte
al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio ed all’Ufficio competente
per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il
Comune di Roma potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di
comprovata pericolosità e soltanto previo benestare dell’Ufficio competente per la tutela
degli animali
Art. 19 - Pet therapy
1. Il Comune di Roma promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza
con l’impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito
titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere
conseguita a danno della salute e dell’integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy
dovranno presentare comunicazione all’Ufficio competente
per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni
e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali
(AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l’utilizzazione di cuccioli, di animali
selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in
particolare la socievolezza e la docilità, nonché l’attitudine a partecipare a programmi di
AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l’animale fatiche
o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia,
danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici
relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste
ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l’addestratore.
Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono
esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali
viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso al possibilità di
adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione
per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi
pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o
essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.
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Canile della Muratella
Via della Magliana, 856
tel. 06 67 10 95 50
Oasi felina Villa Flora
Via Portuense, 601
tel. 06 65 74 90 35 - 06 65 74 68 56
Centro rec. fauna selvatica
Via Aldovrandi, 2
tel./fax 06 32 01 912
Ex Cinodromo
L.re Dante, 500
tel. 06 55 70 199
Valle dei cuccioli
Viale del Giardino Zoologico, 20
tel. 06 36 14 015 - fax 06 32 07 389
Bioparco
Viale del Giardino Zoologico, 20
tel. 06 36 14 015 - fax 06 32 07 389
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