COMUNE di ROMA
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Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 24 ottobre 2005
In vigore dal 9 novembre 2005
Art. 20 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.
1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione
sentito il parere dell’Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere
degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta
almeno trenta giorni prima dell’evento, specificando il nominativo del medico veterinario
responsabile dell’assistenza zooiatrica presente per
tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari
di tutti gli animali.
2. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di
animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all’esterno
del punto vendita.
3. Gli animali detenuti all’interno dell’esercizio commerciale per il tempo
ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre
ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita
diretta o indiretta di animali.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni
previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all’articolo 7, al fine
di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime
delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali
stessi fissate dal presente Regolamento.
7. Con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio competente per la tutela degli animali
potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle
dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali
negli esercizi commerciali.
8. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative
nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte
degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all’ Ufficio
competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.
9. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori
di anni 18.
10. L’attivazione degli impianti gestiti da privati per l’allevamento, l’addestramento, il
commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell’Ufficio competente per
la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
11. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l’affidamento di cani e gatti può avvenire solo
dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati,
negli esercizi commerciali a norma
di legge e nel canile comunale, nei canili
convenzionati e in quelli privati previo rilascio
all’acquirente, quindi al nuovo proprietario,
di un certificato veterinario di buona
salute e di almeno una copia di pubblicazione
sulle necessità etologiche dell’animale in
questione ed informazioni scritte sugli obblighi
di leggi e regolamenti.
12. E’ vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo
scopo di svilupparne l’aggressività.
Art. 21 - Macellazione degli animali.
1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere
consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune
ai sensi dell’articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente
servizio del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL. L’autorizzazione sarà rilasciata
a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell’animale
ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle
leggi vigenti.
§3. E’ fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” durante la visita di minorenni.
Art. 22 - Inumazione di animali.
1. Oltre all’incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito
al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni
privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed
infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002
con autorizzazione del Servizio Veterinario dell’Azienda Usl competente per territorio.
2. ll Comune di Roma può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente
appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.
Art. 23 - Destinazione di cibo per animali
1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla
Legge n. 179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”, le associazioni animaliste
regolarmente iscritte all’Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di
ricovero per animali d’affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni
pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle
eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o
crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati,
da destinare all’alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie
feline.
Art. 24 - Scelte alimentari
1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Roma viene garantita,
a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù
vegetariano (nessun prodotto derivante dall’uccisione di animali, uova da allevamento all’aperto)
oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).
Art. 25 - Associazioni animaliste e zoofile
1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità
del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui
statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per
sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo
e animale. A tal fine:
• a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali
servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
• b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali
presenti sul territorio comunale ed all’applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell’associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative
e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti
mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV - CANI
Art. 26 - Attività motoria e rapporti sociali.
1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria. I cani custoditi in
appartamento, in box o recinto con spazio all’aperto devono poter
effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste
qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore
da quella minima richiesta dal successivo articolo.
2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto
obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con 19
almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità
dell’ingresso.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un’adeguata area di
sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
4. Al fine di tutelarne il benessere, in deroga all’articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana,è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle
fontane pubbliche.
Art. 27 - Divieto di detenzione a catena.
1. E’ vietato detenere cani legati o a catena. E’ permesso, per periodi di tempo non superiori
ad otto ore nell’arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a
scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno;
la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
Art. 28 - Dimensioni dei recinti.
1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri
quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali
loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo
di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri
quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superfice di
metri quadrati 4.
Art. 29 - Guinzaglio e museruola
1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico,
nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio,
estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti
con entrambe i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate
i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità
del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti
con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei
luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente
recintati, in modo da non consentirne l’uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani
usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle
Forze dell’ordine, dalle Forza Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità
naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con
particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria
che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo.
Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
Art. 30 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.
1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati
dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e
di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente
vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali
mediante apposita segnaletica che riporti l’indicazione dell’area
verde accessibile ai cani più vicina.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle
aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti
senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del
proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque
condotti con guinzaglio e museruola.
3. E’ vietato l’accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree
destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.
4. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani muniti di
guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da
altro detentore è consentito l’accesso in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri possono
essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche,
fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di
tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo.Tali cani sono comunque
condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà
gli accorgimenti necessari.
Art. 31 - Aree e percorsi destinati ai cani.
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati
e realizzati dall’Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante
appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune
attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza
guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare
danni alle strutture presenti.
Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso,
nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel
territorio del Comune di Roma.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici,
dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino
e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo
della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche,
su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita
a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità
del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli
esercizi che inviano comunicazione all’Ufficio competente per la tutela degli animali.
Art. 33 - Cani liberi accuditi
1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione
a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di
quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Roma
riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.
2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani
che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all’Ufficio competente
per la tutela degli animali ed al Servizio veterinario della
Azienda USL territorialmente competente per i parere tecnico
il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l’onere
della gestione volto a garantire all’animale i parametri minimi
di sostentamento dei cani.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente
dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente
competente, o da un medico veterinario libero professionista
convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente
competente o da un medico veterinario indicato dalle
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali regolarmente iscritte all’Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all’anagrafe
canina, muniti di microchip a nome dell’associazione animalista di riferimento o del
privato cittadino o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali e portare
una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura “cane
libero accudito”, recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si
prende cura dell’animale.
5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per
quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio, o
da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della
Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni
di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte
all’Albo regionale e dall’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali.
Art. 34 - Raccolta deiezioni
1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di
alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso
i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in
modo tale da evitare l’insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre
aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o
altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati
da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione
della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per
il gioco dei bambini.
Art. 35 - Centri di addestramento-educazione
1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare
richiesta al Sindaco. L’autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell’Ufficio
competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente
per territorio.
2. All’atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce
il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non
utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l’aggressività dei
cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all’entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere
al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall’entrata
in vigore del presente Regolamento.
Art. 36 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione
1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente
presso il Canile Comunale o con garante un Associazione riconosciuta di volontariato
animalista. Per tale pratica l’Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un modulo
ufficiale per l’operazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento
che potrà essere aggiornato quando necessario.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma
per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione
degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Lazio.

Titolo V - GATTI
Art. 37 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.
1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano
abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina
può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie
di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”.
Art. 38 - Tutela dei gatti liberi.
1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal
Comune.
Art. 39 - Compiti dell’Azienda USL.
1. L’Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti
liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all’interno
della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta
gestione delle colonie stesse.
Art. 40 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano
per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di
informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria USL competente
per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio
Veterinario dell’Azienda USL. In caso di accettazione della domanda,
verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza
al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione
e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale
i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione,
potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da
personale appositamente incaricato dall’Amministrazione
Comunale.
Art. 41 - Colonie feline.
1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Roma che, nel caso di episodi di maltrattamento,
si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo
quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio
Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l’Ufficio competente
per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini.Tale censimento deve essere
regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni
di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono;
eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio
Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate
e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate
motivazioni di interesse pubblico.
Art. 42 - Alimentazione dei gatti.
1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi
alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento
alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro
urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i
gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi
solidi ad esclusione dell’acqua.

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