Ordinanza contingibile e urgente
per la tutela dell'incolumità pubblica
dal
rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi
Il Ministro della Salute
Visto il Regolamento di Polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112;
Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di
aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare - in attesa
della emanazione di una disciplina normativa organica in materia - disposizioni cautelari a tutela
della salute pubblica;
ORDINA
Articolo 1
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o
potenziale pericolosità di cani pit-bull
e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive
appartenenti ai gruppi l° e 2° della classificazione della Federazione
Cinologica Internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze
di cani con lo scopo di
svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito
all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n.376.
Articolo 2
1. I proprietari e i detentori dei cani
di cui all' articolo 1, quando li portano in luogo pubblico
o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio
e la museruola, previsti dall'articolo 83,
primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia
Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954 n. 320. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani
di cui all'articolo 1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale
o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per
infermità.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per
non vedenti o non udenti,
addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'articolo 1 è tenuto
a stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilità civile per danni contro
terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive.
4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare
le autorità veterinarie
competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni
di affidamento del proprio cane.
5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione
alle forze armate, di polizia e di protezione civile.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di
entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2003