Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 532
(Attuazione della direttiva 91/628 CEE relativa alla protezione
degli animali durante il trasporto)
modificato e integrato dal Decreto legislativo 20 ottobre 1998
n. 388
(Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione
degli animali durante il trasporto)
Il D. Lgs. 532/1992 è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1993 n. 7, Supplemento Ordinario.
Il D. Lgs. 388/1998 è stato pubblicato sulla G.U. n.
262 del 9 novembre 1998.
Capitolo I
Disposizioni Generali
Art
1
1. Il presente decreto si applica al trasporto di:
a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina,
ovina, caprina e suina;
b) pollame, volatili e conigli domestici;
c) cani e gatti domestici;
d) altri mammiferi e volatili;
e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.
2. **[Il presente decreto non si applica:
a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e
ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica
che ne ha la responsabilità durante il trasporto;
b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano
il loro padrone nel corso di un viaggio privato;
c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia,
ai trasporti di animali effettuati:
1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio
del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione;
2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto
di loro proprietà nel caso in cui le
circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale
senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali].
Art.
2
1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza,
le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE,
90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.
2. Si intende inoltre per:
a) "mezzo di trasporto": le parti di veicoli stradali,
veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico
e il trasporto di animali, nonché i contenitori per
il trasporto terrestre, marittimo o aereo;
b) "trasporto": ogni trasferimento di animali effettuato
con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico
degli animali;
c) "punto di sosta": un luogo in cui il viaggio
è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio
degli animali;
d) "punto di trasferimento": il luogo in cui il
trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli
animali da un mezzo di trasporto ad un altro;
e) "luogo di partenza": il luogo in cui, fatto salvo
l'articolo 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima
volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi
in cui gli animali sono stati scaricati e *[stabulati per
ventiquattro ore], abbeverati, nutriti, nonché, se
necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta
o di trasferimento; possono essere parimenti considerati "luoghi
di partenza" i mercati ed i centri di raccolta autorizzati:
quando il primo luogo di carico degli animali è distante
meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando,
nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali
hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da
stabilirsi secondo le procedure comunitarie e sono stati abbeverati
e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di
trasporto;
f) "luogo di destinazione": il luogo in cui gli
animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto;
il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o
un punto di trasferimento;
g) "viaggio": il trasporto dal luogo di partenza
al luogo di destinazione.
**[h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel
corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati
con un mezzo di trasporto;
i) "trasportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica
che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali
per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette
a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi].
Capitolo II
Trasporto e controlli nel territorio della Comunità
Art.
3
1. I psti di ispezione frontaliera, gli uffici di cui all'allegato
A del D.L. che attua la direttiva 89/608 e le Unità
Sanitarie Locali, secondo le rispettive competenze vigilano
affinché:
a) il trasporto di animali nel territorio e da questo ad altro
Stato membro sia effettuato
conformemente al presente decreto e rispettando, per ciascuna
specie, le disposizioni di cui all'allegato;
**[a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico,
per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo
VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto
menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del
periodo di riposo nonché gli intervalli di alimentazione
e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle
norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione
agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni
del regolamento (CEE) 3820/85];
b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare
il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese
disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il
viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali
malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto,
salvo:
1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il
trasporto non sia causa di sofferenze inutili;
2) gli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche
approvate;
c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto
beneficino, appena possibile, di interventi immediati e, ove
occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario,
siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze inutili.
2. In deroga al comma l, lettera b), si può consentire
il trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario
di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni
non conformi al presente decreto, tali trasporti sono permessi
soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano
subire indebite sofferenze o maltrattamenti; se del caso il
Ministero della Sanità, adotta, secondo le procedure
comunitarie, norme specifiche di applicazione.
Art.
4
1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1 vigilano
affinché durante il viaggio, gli animali siano
identificati e registrati conformemente al titolo II del D.L.
che attua la direttiva 90/425/CEE nonché accompagnati
dai documenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale
che consentano all'autorità competente di controllare:
1) l'origine ed il proprietario degli animali;
2) il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
3) la data e l'ora di partenza.
Art.
5
**[1. Ogni trasportatore deve:
a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria
locale territorialmente competente in ragione della sua residenza
o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi
atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorità
di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni
di cui al presente decreto;
b) essere in possesso:
1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione
valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati
su uno dei territori elencati nell'allegato I al decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale
di cui alla lettera a). Il suddetto trasportatore deve avvalersi,
in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri,
di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata
dall'autorità competente di uno Stato membro, previa
sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della
normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere
precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato
tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni
del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove
si trovi in Paesi terzi, è quello definito dalla relativa
legislazione comunitaria e deve essere altresì precisato
che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia
in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
c) non trasportare, né fare trasportare, animali in
condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze
inutili;
d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto
delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni
previste dall'allegato, in materia di benessere durante il
trasporto.
2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto
salvo quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6,
lettera b), dell'allegato, deve possedere una formazione specifica
acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione
o avere un'esperienza pratica equivalente per procedere alla
manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché
per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli
animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria
locale che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.
3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:
a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), destinati agli scambi o
all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia
superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello
di cui al capitolo VIII dell'allegato, che deve accompagnare
il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano
precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un
solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta
la durata del viaggio;
b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a)
al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato
sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere
indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta la
stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo
di partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia
mediante il sistema ANIMO;
c) accertarsi che:
1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a)
sia:
a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle
persone a ciò legittimate;
b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto
durante tutta la durata del viaggio;
2) il personale incaricato del trasporto:
a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui
gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il
trasporto;
b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione
frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro,
il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il
periodo di trasporto nel territorio comunitario è superiore
a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo
della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato
gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio.
Le spese sostenute per il controllo veterinario sono a carico
dell'operatore che effettua l'esportazione secondo tariffe
stabilite dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407;
c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità
competente del luogo di origine del trasporto degli animali;
d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo
di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all'autorità
competente per eventuali verifiche;
e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate
e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni
di cui al punto 4 del capitolo VII dell'allegato, la prova
che sono state prese le misure per soddisfare le necessità
di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante
il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia
o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla
sua volontà;
f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio
al loro luogo di destinazione;
g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni
di cui al capitolo III dell'allegato, che gli animali di specie
non previste dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati
ed alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante
il trasporto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto 2),
si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante
trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera
le otto ore.
5. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma
1, provvedono affinché:
a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del
comma 3, lettera a), soddisfino i criteri comunitari fissati
con regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici
controlli;
b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati
e ritenuti idonei a proseguire il viaggio.
6. Le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia
di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono
a carico del trasportatore].
Art
6
1. Nell'allegato A, parte II del D.L. che attua le direttive
89/662 e 90/425/CEE, la sezione I è completata dal
riferimento seguente: "D.L. che attua la direttiva 91/628/CEE
del Consiglio, del 19 novembre 1991".
2. Lo scambio di informazioni tra autorità per il rispetto
delle prescrizioni del presente decreto deve essere integrato
nel sistema informatizzato previsto nel D.L. che attua le
direttive 89/662 e 90/425/CEE, ANIMO e, per le importazioni
in provenienza dai Paesi terzi nel progetto SHIFT.
Art.
7
1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1, provvedono
affinché vengano prese tutte le misure necessarie per
prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto
o le sofferenze degli animali in caso di sciopero o qualora
altre circostanze imprevedibili impediscano l'applicazione
del presente decreto; in particolare le autorità competenti
adotteranno provvedimenti speciali presso porti, aeroporti,
stazioni ferroviarie, scali di smistamento, posti di ispezione
frontalieri, per accelerare il trasporto degli animali nelle
condizioni conformi alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fatte salve le altre misure comunitarie di polizia sanitaria,
nessuna partita di animali può essere trattenuta durante
il trasporto, salvo qualora sia veramente indispensabile per
il benessere degli animali; allorquando una partita di animali
deve essere trattenuta durante il trasporto per più
di due ore, si dovranno prendere le misure appropriate per
la cura degli animali, e, ove occorra, per il loro scarico
e l'eventuale stabulazione.
Art.
8
**[1. Le autorità competenti di cui all'articolo 3,
comma 1, verificano, nel rispetto dei princìpi e delle
norme di controllo di cui al decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, e successive modifiche, l'osservanza delle prescrizioni
di cui al presente decreto, senza discriminazioni, controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto
stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro
arrivo ai luoghi di destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi
di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.
2. I controlli di cui al comma 1 devono essere effettuati
su un campione rappresentativo di animali trasportati sul
territorio nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere
contestuali a quelli effettuati per altri scopi.
3. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Ministero
della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione
che riporta il numero di controlli effettuati nel corso dell'anno
precedente, in relazione a ciascuna delle tipologie di controllo
previste al comma 1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni
constatate e le azioni ad esse conseguenti; il Ministero della
sanità trasmette alla Commissione europea una relazione
redatta sulla base di tali dati.
4. Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le autorità
di cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto
degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano
di informazioni che consentano di presumere un'infrazione].
Art.
9
1. Chiunque constati, durante il trasporto, che le disposizioni
del presente decreto non sono o non sono state rispettate,
informa l'autorità competente del luogo in cui si è
accertato il fatto, e quest'ultima chiede al responsabile
del trasporto di adottare i provvedimenti necessari per la
tutela del benessere degli animali interessati.
Tali misure possono prevedere:
a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano
riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più
diretto, purché tale misura non provochi sofferenze
indebite agli animali;
b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino
delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione
al problema;
c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare
sofferenze inutili.
2. Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle
ingiunzioni dell'autorità competente, quest'ultima
procede alla esecuzione coattiva con spese a carico dell'interessato.
3. Le decisioni adottate dalle competenti autorità
devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative
motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché,
*[mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse
quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria],
alla competente autorità dello Stato membro speditore
per il tramite degli uffici di cui all'allegato A del D.L.
che attua la direttiva 89/608/CEE.
4. A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni
motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione
delle vie di ricorso nonché della forma e dei termini
prescritti per il ricorso stesso; tuttavia, in caso di lite
e qualora le due parti siano d'accordo, esse possono, entro
un termine massimo di un mese, sottoporre la lite alla valutazione
di un esperto che figuri, in un elenco di esperti della comunità
che sarà stabilito dalla Commissione, per il tramite
degli uffici di cui al comma 3: le parti si conformano al
parere dell'esperto.
Art
10
**[1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza
necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati
dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto
al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste
dal presente decreto].
Capitolo III
Importazione da Paesi terzi
Art.
11
1 Si applicano le norme del D.L. che attua la direttiva 91/496/CEE,
in particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il
seguito da dare ai controlli.
**[2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso
il territorio comunitario di animali vivi in provenienza da
Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, sono autorizzati
soltanto se il trasportatore:
a) s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del
presente decreto, in particolare quelle di cui all'articolo
5, ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi;
b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5].
**[2-bis. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione
frontaliera, all'atto del controllo del rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 2, deve verificare il rispetto delle condizioni
di benessere degli animali;
ove accerti l'inosservanza delle prescrizioni concernenti
l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, adotta, a
spese dell'interessato, le misure previste all'articolo 9.
2-ter. Il certificato o i documenti previsti all'articolo
4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 93, sono completati secondo le modalità stabilite
in sede comunitaria; in attesa della adozione delle relative
modalità, si applicano le norme nazionali in materia,
nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato].
Capitolo IV
Disposizioni finali
Art.
12
1. Il Ministero della Sanità può chiedere, a
seguito di disposizioni comunitarie, che i certificati o documenti
di accompagnamento previsti per il trasporto degli animali
di cui all'art. 1 debbano essere completati da un attestato
dell'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo
di attuazione delle direttive 89/662 e 90/425, in materia
di tutela del benessere degli animali.
Art.
13
1. Il Ministero della Sanità con proprio regolamento
adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto
e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi
agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti
disposizioni.
2. Le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e
le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere
o mantenere norme più favorevoli e stabilire le relative
sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero
della Sanità.
3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare
sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche
tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato,
fatta salva la competenza del Prefetto a vigilare sulle violazioni
all'art. 727 del Codice penale, le Unità Sanitarie
Locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6, lettera
u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione
delle disposizioni del presente decreto.
4. Il Ministero della Sanità comunica alla Commissione
le disposizioni più favorevoli adottate anche in applicazione
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni
della legge 1985, n. 623.
5. Le entrate previste dall'art. 5, comma 12 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, sono utilizzate anche per le attività
che il personale del Ministero della Sanità svolge
nell'ambito delle funzioni di controllo, programmazione, verifica,
informazione ed educazione sanitaria.
Art.14
1. Salvo che il fatto costituisca reato, *[il trasportatore
che viola] le disposizioni relative al trasporto degli animali
di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Art.
14-bis
**[1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, l'azienda
sanitaria locale competente
sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), in caso di infrazioni ripetute al presente decreto
o la ritira, in caso di infrazioni che comportino una grave
sofferenza per gli animali.
2. Qualora le autorità competenti di cui all'articolo
3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni
di cui al presente decreto, informano l'autorità competente
dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima
adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste
al comma 1, comunicando all'autorità competente che
ha rilevato l'infrazione e alla Commissione europea la decisione
adottata e le relative motivazioni.
3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di
cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia
di reciproca assistenza.
4. In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute,
all'esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero
della sanità, sentita la Commissione europea, può
vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali
infrazioni di trasportare animali sul territorio nazionale.
5. Le autorità che procedono all'accertamento di infrazioni
al presente decreto, trasmettono all'azienda sanitaria locale
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi
ad esse relativi ai fini dell'applicazione del comma 1].
A. Disposizioni generali 1.
Gli animali gravidi che devono figliare durante il trasporto
o che hanno figliato nel corso delle quarantotto ore precedenti
e gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto
cicatrizzato non sono considerati idonei al trasporto.
2. a) gli animali devono disporre di spazio sufficiente per
restare eretti nella loro posizione naturale ed, all'occorrenza,
di barriere che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto.
Tranne nel caso in cui condizioni particolari di protezione
degli animali esigano il contrario, essi devono avere la possibilità
di coricarsi.
b) I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti
in modo da proteggere gli animali dalle intemperie e da forti
variazioni climatiche. La ventilazione e la cubatura d'aria
devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla
specie di animali trasportati.
**[All'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno
dei suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente
per garantire un'aerazione adeguata al di sopra degli animali
quando si trovano naturalmente in posizione eretta e che non
ostacoli i loro movimenti naturali].
c) I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere di facile
pulitura, muniti di chiusura perché gli animali non
possano fuggire, costruiti in modo da evitare qualsiasi lesione
o sofferenza inutile agli animali ed attrezzati in modo da
garantire la sicurezza di questi ultimi durante il trasporto.
I contenitori utilizzati per il trasporto devono essere muniti
di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi,
nonché di un segnale indicante la posizione in cui
gli stessi si trovano. Essi devono consentire l'ispezione
e la cura degli animali ed essere disposti in modo da non
ostacolare la circolazione dell'aria. Durante il trasporto
e nelle operazioni di manipolazione, i contenitori devono
sempre essere mantenuti in posizione verticale e non devono
essere esposti a scosse o urti violenti. d) **[Durante il
trasporto gli animali devono essere abbeverati e ricevere
un'alimentazione adeguata agli intervalli di cui al capitolo
VII]. e)
Durante il trasporto i solipedi devono essere muniti di una
cavezza. Tale disposizione non si applica obbligatoriamente
ai puledri non domati, né agli animali trasportati
in recinti individuali.
f) Quando gli animali sono legati, le corde o i lacci utilizzati
devono essere abbastanza resistenti da non rompersi in normali
condizioni di trasporto e sufficientemente lunghi per consentire
agli animali, ove occorra, di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi
evitando ogni rischio di strangolamento o ferite. Gli animali
non devono essere legati per le corna o con un anello nasale.
g) I solipedi debbono essere trasportati in stalli o recinti
individuali progettati in modo da proteggere gli animali dagli
urti. Tuttavia questi animali possono essere trasportati in
gruppi; in tal caso occorre accertarsi che animali reciprocamente
ostili non siano trasportati insieme o, allorché sono
trasportati in gruppo, abbiano gli zoccoli posteriori non
ferrati.
h) I solipedi non debbono essere trasportati in veicoli a
più livelli.
3. a)Quando gli animali di specie diverse sono trasportati
in uno stesso veicolo, essi
devono essere separati per specie, tranne nel caso di animali
abituati a stare in compagnia, che soffrirebbero per la separazione.
Inoltre si devono prevedere misure particolari per evitare
gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella
stessa spedizione, di animali reciprocamente ostili per natura.
Quando animali di età diverse sono caricati nello stesso
veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; questa
restrizione non si applica, tuttavia, alle femmine che viaggiano
con i loro piccoli nel periodo dell'allattamento. I maschi
adulti non castrati devono essere separati dalle femmine.
I verri destinati alla riproduzione devono essere separati
l'uno dall'altro, così come gli stalloni. Queste disposizioni
si applicano soltanto se gli animali non sono stati allevati
in gruppi compatibili o se non sono stati abituati gli uni
agli altri.
b) Nei compartimenti nei quali sono trasportati animali, non
devono essere caricate merci che possano nuocere al benessere
dei medesimi. 4.
Per caricare e scaricare gli animali devono essere utilizzate
apposite attrezzature,
come ponti, rampe o passerelle. Tali attrezzature devono avere
un pavimento non
sdrucciolevole e, se è necessario, di [sic] una protezione
laterale. Durante le operazioni di trasporto, gli animali
non devono essere mantenuti in sospensione con mezzi meccanici
né essere sollevati o tirati per la testa, le corna,
le zampe, la coda o il vello. E' inoltre opportuno evitare
quanto più possibile l'utilizzazione di apparecchi
a scarica elettrica.
5. Il pavimento dei mezzi di trasporto o dei contenitori deve
essere abbastanza solido da
resistere al peso degli animali trasportati e non deve essere
sdrucciolevole; se è munito di interstizi o perforazioni
non deve presentare gibbosità che possano causare ferite
agli animali. Deve essere ricoperto da strame sufficiente
ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame non possa
essere sostituito da altro materiale che presenti almeno vantaggi
analoghi o gli escrementi siano regolarmente rimossi.
6. Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante
il trasporto, questi ultimi
devono essere accompagnati, tranne nel caso in cui:
a) gli animali siano trasportati in contenitori sicuri, adeguatamente
aerati e, se del
caso, forniti di cibo e acqua, in recipienti erogatori muniti
di dispositivi che ne
impediscano la fuoruscita, in quantità sufficiente
per un viaggio di durata doppia
rispetto a quella del viaggio previsto;
b) il trasportatore si assuma il compito di guardiano;
c) il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire
agli animali nei punti di
sosta appropriati. 7.
a) Il guadiano o il mandatario del mittente è tenuto
ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del
caso, mungerli.
b) Le mucche in lattazione devono essere munte ad intervalli
di circa dodici ore e comunque non superiori a quindici ore.
c) Al fine di garantire le cure di cui al presente punto,
il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario,
un adeguato mezzo di illuminazione.
8. Gli animali devono essere caricati unicamente su mezzi
di trasporto scrupolosamente puliti e eventualmente disinfettati.
I cadaveri, il letame e gli escrementi devono essere rimossi
il più presto possibile.
B. Disposizioni speciali per il trasporto ferroviario
9. Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli
animali deve essere munito di un contrassegno che indichi
la presenza di animali vivi, salvo quando gli animali sono
trasportati in contenitori. In mancanza di vagoni particolarmente
attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati
devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocità,
nonché muniti di aperture per l'aerazione sufficientemente
larghe o disporre di un adeguato sistema di aerazione, anche
a bassa velocità. Le pareti interne di tali vagoni
devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato,
prive di gibbosità e munite di anelli o sbarre, situati
ad altezza conveniente, ai quali possano essere legati gli
animali.
10. Qualora non siano trasportati in recinti individuali,
i solipedi devono essere legati sia lungo la stessa parete,
che gli uni di fronte agli altri. Tuttavia i puledri e gli
animali non domati non devono essere legati.
11. Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti
all'interno dei vagoni in modo tale da permettere al guardiano
di circolare fra loro. 12.
Quando in base al punto 3, lettera a) occorra procedere alla
separazione degli animali, essa può essere realizzata
sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie
di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.
13. Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra
manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni
per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli
animali.
C. Disposizioni speciali per il trasporto stradale
14. I veicoli devono essere attrezzati in modo da impedire
la fuga degli animali ed equipaggiati in modo da garantirne
la sicurezza; essi devono altresì essere muniti di
una copertura che garantisca un'effettiva protezione contro
le intemperie.
15. Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli
utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni
che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si
rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti,
essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.
16. I veicoli devono essere dotati di un'attrezzatura adeguata
o conforme alle condizioni previste al punto 4.
D. Disposizioni speciali per il trasporto per via navigabile
17. L'attrezzatura delle navi deve consentire il trasporto
degli animali senza che questi siano esposti a ferite o a
sofferenze evitabili.
18. Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti,
tranne che in contenitori convenientemente agganciati o in
altre strutture approvate dall'autorità competente
e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le
intemperie.
19. Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati
in recinti o imballaggi. 20.
Convenienti passerelle devono essere disposte per consentire
l'accesso ai recinti, ai contenitori o ai veicoli nei quali
sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili
adeguati impianti che assicurino l'illuminazione.
21. I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto
conto del numero degli animali trasportati e della durata
del viaggio.
22. Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono
essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere
mantenute in buone condizioni igieniche.
23. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità
competente deve essere disponbile a bordo per poter procedere
all'abbattimento degli animali in casi di necessità.
24. Le navi adibite al trasporto di animali devono essere
fornite, prima della partenza, di riserve sufficienti di acqua
potabile -qualora non dispongano di un sistema appropriato
che ne consenta la produzione- e di alimenti appropriati,
tenuto conto sia della specie e del numero degli animali trasportati,
sia della durata del trasporto.
25. Devono essere adottate le disposizioni del caso per isolare
durante il trasporto gli animali malati o feriti e, se necessario,
devono essere prestate loro le prime cure.
26. Le disposizioni di cui ai punti 17, 18 e 19 non si applicano
ai trasporti di animali effettuati su vagoni ferroviari o
veicoli stradali caricati su ferry-boats o navi simili.
a) Quando gli animali sono trasportati in vagoni ferroviari
caricati su navi, occorre prendere disposizioni particolari
affinché per tutta la durata del viaggio gli animali
possano beneficiare di un'adeguata aerazione.
b) Per il trasporto di animali su veicoli stradali caricati
su navi, è opportuno applicare le seguenti misure:
i) lo scompartimento degli animali deve essere adeguatamente
fissato al veicolo; il veicolo e lo scompartimento degli animali
debbono essere solidamente fissati alla nave. Su un ponte
coperto di un nave traghetto "roll-on/roll-off"
deve essere mantenuta un'aerazione sufficiente, in funzione
del numero di veicoli trasportati. Qualora ciò sia
possibile, un veicolo per il trasporto degli animali dovrebbe
essere posto vicino ad un ingresso d'aria fresca; ii)
lo scompartimento degli animali deve essere dotato di un sufficiente
numero di aperture o di altri mezzi che provvedano una sufficiente
aerazione, tenuto conto del fatto che nello spazio angusto
della stiva garage di un nave il flusso d'aria è limitato.
Lo spazio libero all'interno dello scompartimento degli animali
e di ciascuno dei suoi livelli deve essere sufficiente per
consentire un'aerazione appropriata al di sopra degli animali
quando essi si trovano naturalmente in una posizione eretta;
iii) si deve prevedere un accesso diretto su ogni lato dello
scompartimento degli animali affinché questi possano
essere curati, alimentati ed abbeverati durante il viaggio.
E. Disposizioni speciali per il trasporto aereo
27. Gli animali devono essere trasportati in contenitori,
recinti o stalli adatti alla specie cui essi appartengono,
conformi almeno alle disposizioni IATA più recenti
concernenti gli animali vivi.
28. Si devono prendere precauzioni per evitare a bordo temperature
troppo alte o troppo basse, in considerazione della specie.
Devono essere inoltre evitate le forti variazioni di pressione
atmosferica.
29. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità
competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da
carico per poter procedere all'abbattimento degli animali
in caso di necessità.
47.
DENSITA' DI CARICO
A) SOLIPEDI DOMESTICI
Trasporto ferroviario
Cavalli adulti
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non superiore
a 48 ore)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore
a 48 ore)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)
Puledri (0-6 mesi)
1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) (*)
1,2 m2 (0,6 x 2 m)
2,4 m2 (1,2 x 2 m)
1 m2 (0,6 x 1,8)
1,4 m2 (1 x 1,4 m)
(*) La larghezza standard utile dei vagoni è di 2,6-2,7
m.
N. B.: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani
devono potersi coricare.
Le cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalali
adulti e i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani
e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma
anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche
ed alla durata probabile del tragitto.
Trasporto
stradale
Cavalli adulti
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non superiore
a 48 ore
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore
a 48 ore)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)
Puledri (0-6 mesi)
1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)
1,2 m2 0,6 x 2 m)
2,4 m2 (1,2 x 2m)
1 m2 (0,6 x 1,8)
1,4 m2 (1 x 1,4 m)
N. B.: Durante i viaggi lunghi i puledri devono potersi coricare.
Le cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalli
adulti ed i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani
e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma
anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche
ed alla durata probabile del tragitto.
Trasporto aereo e marittimo
Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni,
ma anche allo stato fisico degli animali,alle condizioni meteorologiche
e alla durata probabile del tragitto
**Capitolo
VII
48. INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE E PERIODI
DI VIAGGIO E DI RIPOSO
Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano
al trasporto delle specie animali di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera a), ad eccezione del trasporto aereo le cui condizioni
figurano al capitolo 1, lettera E, punti da 27 a 29.
La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al
punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.
La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può
essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono
le seguenti condizioni supplementari:
- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;
il veicolo di trasporto dispone di una quantità di
foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate
e della durata del viaggio;
accesso diretto agli animali;
possibilità di un'adeguata aerazione adattabile in
base alla temperatura (interna ed esterna);
pannelli mobili per creare compartimenti separati;
presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l'erogazione
di acqua durante le soste;
in caso di veicoli per il trasporto dei suini, acqua sufficiente
per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio.
Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi
le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l'abbeveraggio
e l'alimentazione e le durate di viaggio e riposo sono i seguenti:
Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono
un'alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati
devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo
di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati. Dopo questo
periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre
nove ore.
I suini possono essere trasportati per una durata massima
di ventiquattr'ore. Durante
il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all'acqua.
I solipedi domestici (esclusi gli equidi registrati ai sensi
della direttiva 90/426/CEE) [G.U. n. L 224 del 18.8.1990,
pag. 29] possono essere trasportati per una durata massima
di 24 ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati
e, se necessario, alimentati ogni otto ore.
Tutti gli animali delle specie di cui al punto 1 devono beneficiare,
dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo
di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario,
alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere
il viaggio per altre quattordici ore.
Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere
scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo
di riposo di almeno ventiquattro ore.
Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia qualora
la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto
2. Tuttavia le durate di viaggio previste al punto 4 si applicano
se sono rispettate le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad
eccezione dei periodi di riposo.
a) gli animali devono essere trasportati per via marittima
se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2,
salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione
di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di
riposo, siano rispettate.
b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente
due diverse località della Comunità, a mezzo
di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali,
questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di
dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle
immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo
faccia parte del piano generale di cui ai punti 2,3 e 4.
Nell'interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio
di cui ai punti 3, 4 e 7, lettera b) possono essere prolungati
di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del
luogo di destinazione. Fatte
salve le disposizioni dei paragrafi da 3 a 8, gli Stati membri
sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo
di 8 ore non rinnovabile per i trasporti di animali destinati
al macello effettuati esclusivamente da punto di partenza
a un punto di destinazione situati sul loro proprio territorio.
**CAPITOLO VIII
RUOLINO DI MARCIA
TRASPORTATORE
(NOME, INDIRIZZO, RAGIONE SOCIALE)
FIRMA DEL TRASPORTATORE
(1)
TIPO DI MEZZO DI TRASPORTO
N. DI TARGA D'IMMATRICOLAZIONE O DI IDENTIFICAZIONE
(1)
SPECIE ANIMALE:
QUANTITA':
LUOGO DI PARTENZA:
LUOGO D'ARRIVO:
(1) ITINERARIO:
STIMA DELLA DURATA DEL PERCORSO:
(1)
N. CERTIFICATIO/I SANITARIO/I O DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
(2)
DEL VETERINARIO DEL LUOGO DI PARTENZA
(2)
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DEL POSTO D'USCITA O DEL POSTO DI
FRONTIERA AUTORIZZATO
(4)
DATA E ORA DI PARTENZA:
PUNTI DI SOSTA O DI TRASFERIMENTO:
NOME DEL RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO DURANTE IL VIAGGIO:
(3)
LUOGO E INDIRIZZO DATA E ORA DURATA DELLA SOSTA MOTIVO
Deve essere compilato dal trasportatore prima del viaggio.
Deve essere compilato dal veterinario competente.
Deve essere compilato dal trasportatore durante il viaggio.
Deve essere compilato dall'autorità competente del
posto di uscita.
Data e ora d'arrivo
Firma del responsabile del trasporto durante il viaggio