Decreto legislativo n. 116 del
27/01/1992
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 40, del 18 febbraio).
Attuazione della direttiva (CEE) n. 609/86 in materia
di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali
o ad altri fini scientifici.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
• Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
• Visto l'art. 66 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente
il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative alla protezione degli
animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
• Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;
• Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
• Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
• Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
• Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina la protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
Art. 2.
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
• a) <<animale>> non altrimenti specificato:
qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme
larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di
altre forme fetali o embrionali;
• b) <<animali da esperimento>>: ogni animale
utilizzato o da utilizzare in esperimenti;
• c) <<animali da allevamento>>: animali
allevati appositamente per essere impiegati in esperimenti
in stabilimenti approvati dalla autorità competente
o registrati presso quest'ultima;
• d) <<esperimento>>: l'impiego di un animale
a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può
causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli,
compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare
la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi
i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale
comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia
quando un animale è preparato per la prima volta ai
fini dell'esperimento e termina quando non occorrano ulteriori
osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del
dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli,
grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un
analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di
un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione.
Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non
sperimentali;
• e) <<autorità responsabile del controllo
degli esperimenti>>: Ministero della sanità;
• f) <<persona competente>>: chiunque sia
provvisto del titolo idoneo a svolgere le funzioni previste
nel presente decreto;
• g) <<stabilimento>>: qualsiasi impianto,
edificio, gruppo di edifici o altri locali; può comprendere
anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture
mobili;
• h) <<stabilimento di allevamento>>: qualsiasi
stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo
di essere successivamente utilizzati in esperimenti;
• i) <<stabilimento fornitore>>: qualsiasi
stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce
animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;
• j) <<stabilimento utilizzatore>>: qualsiasi
stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;
• k) <<adeguatamente anestetizzato>>: privato
della sensibilità mediante metodi di anestesia locale
oppure generale, conformi alla pratica veterinaria;
• l) <<uccisione con metodi umanitari>>:
uccisione di un animale in condizioni che comportino, secondo
la specie, la minore sofferenza fisica e psicologica.
Art. 3.
1. L'utilizzazione degli animali negli esperimenti oltre che
per quelli previsti dall'art. 1,
comma 1, della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata
con legge 1º maggio 1941, n.
615, è consentito solo per uno o più dei seguenti
fini:
• a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità,
di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici,
degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:
o 1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie,
di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro
effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;
o 2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le
modificazioni delle condizioni
fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;
• b) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse
della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.
2. Gli esperimenti su animali delle specie elencate nell'
allegato I possono aver luogo soltanto su animali d'allevamento
e negli utilizzatori autorizzati; per quanto riguarda primati
non umani, cani e gatti e' necessaria anche l'autorizzazione
prevista dall'art.8,comma 1, lettera b).
3. Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti
a specie in estinzione, ai sensi della legge 19 dicembre 1975,
n.874,che ratifica la Convenzione di Washington, nonché
sugli animali appartenenti a specie minacciate ai sensi dell'allegato
C1 del regolamento CEE 3626/82.
4. L'utilizzazione degli animali è consentita anche
negli esperimenti preordinati
all'ottenimento di acquisizione scientifiche di base quando
queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui al comma
1.
5. Le violazioni ai commi 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dall'esercizio
dell'azione penale nel caso che il fatto costituisca reato,
sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire
5 milioni a lire 60 milioni.
(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 15 dicembre 1993
n.294]
Art. 4.
1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti
soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non
sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido,
ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi
l'impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un
esperimento, si deve documentare alla autorità sanitaria
competente la necessità del ricorso ad una specie determinata
e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono
preferirsi:
• 1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
• 2) quelli che implicano l'impiego di animali con il
più basso sviluppo neurologico;
• 3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia
o danni durevoli;
• 4) quelli che offrono maggiori probabilità
di risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia
generale o locale.
4. Un animale non può essere utilizzato più
di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia
o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o
sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in
medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze
naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto
idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro della università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone
che si occupano direttamente o con compiti di controllo di
animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione
e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione
deve inoltre avere un formazione scientifica attinente alle
attività sperimentali di sua competenza ed essere in
grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve
inoltre aver dimostrato all'autorità competente di
aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite ai sensi dell'art.
727 del codice penale, oltre che con la sanzione amministrativa
da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione
continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è
aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento
penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque
anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa,
pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che
il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa
da lire 5 milioni a lire 40 milioni.
Art. 5.
1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento
deve provvedere,
conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II, a
che:
• a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente
una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione,
acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
• b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla
possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e
comportamentali dell'animale;
• c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare
le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti
o utilizzati;
• d) un medico veterinario controlli il benessere e
le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare
danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;
• e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente
difetti o sofferenze eventualmente constatati.
Art. 6.
1. Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare
angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali.
2. Sempre che sia compatibile con le finalità dell'esperimento,
l'animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia,
soffra molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici
o, se questo non è possibile, deve venire immediatamente
ucciso con metodi umanitari.
3. L'animale mantenuto in vita, al termine di un esperimento,
può essere tenuto presso lo stabilimento utilizzatore
o altro stabilimento di custodia o rifugio, purché
siano assicurate le condizioni di cui all'art. 5.
4. Un medico veterinario controlla la buona esecuzione delle
procedure di esperimento, al termine decide se l'animale debba
essere mantenuto in vita o soppresso; procede comunque alla
sua soppressione quando nell'animale permangano condizioni
di sofferenza o angoscia oppure quando sia impossibile mantenere
l'animale nelle condizioni di benessere di cui all'art. 5.
5. é vietato eseguire sugli animali interventi che
li rendano afoni ed è altresì vietato il commercio
l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni.
Art. 7.
1. Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione
al Ministero della sanità, indicando la sede dello
stabilimento utilizzatore e producendo a corredo la documentazione
atta a dimostrare che l'esperimento è necessario per
effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di
cui all'art. 3, comma 1, inevitabile ai sensi dell'art. 4
che siano assicurate le condizioni previste nell'art. 5, e
ne invia copia anche alla regione, alla prefettura,
al comune ed alla unità sanitaria locale competente
per territorio.
2. I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano
relativi a ordinarie prove di qualità, efficacia e
innocuità, hanno durata massima di tre anni; ove si
preveda che tale termine non sia sufficiente, l'interessato
un anno prima della scadenza chiede al Ministero della sanità
l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esperimento.
3. In deroga al comma 1, le prove diagnostiche, mediche e
medico veterinarie, che prevedono impiego di animali, devono
essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente
decreto, previa comunicazione alla unità sanitaria
locale competente per territorio.
Art. 8.
1. Il Ministro della sanità, su domanda, può
autorizzare:
• a) esperimenti sugli animali cui all'art. 3, comma
3, a condizione che gli stessi siano conformi al
regolamento CEE 3626/82 e che siano mirati alla ricerca ai
fini di conservazione delle specie
considerate oppure a verifiche medico-biologiche essenziali
purché la specie considerata si riveli,
eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo;
• b) esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui
gatti soltanto quando obiettivo siano verifiche
medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali
non rispondano agli scopi
dell'esperimento;
2. Il Ministro della sanità stabilisce, con il decreto
di autorizzazione, le eventuali prescrizioni da rispettare
nell'esecuzione dell'esperimento.
3. In deroga all'art. 3, comma 1, il Ministro della sanità
autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto
in caso di inderogabile necessità e non sia possibile
ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.
Art. 9.
1. In deroga all'art. 4, comma 3, un esperimento può
essere effettuato senza anestesia, soltanto su autorizzazione
del Ministro della sanità se l'anestesia è più
traumatica per l'animale dell'esperimento stesso oppure eccezionalmente
incompatibile con il fine dell'esperimento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si deve ricorrere ad analgesici
o ad altri mezzi adeguati ad assicurare che il dolore, la
sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti e che dolore,
sofferenza e angoscia residui non siano forti.
3. Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare
gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protrarsi, deve
essere specificamente dichiarato per l'autorizzazione del
Ministro della sanità, che la concede alle condizioni
di cui al comma 1 e solo in caso di eccezionale importanza
dell'esperimento.
Art. 10.
1. Il comune autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento
e di stabilimenti fornitori, tiene un elenco aggiornato degli
stabilimenti autorizzati e ne trasmette copia al Ministero
della sanità nonché alla regione e alla prefettura.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 devono soddisfare le
condizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7, ed all'art. 5.
3. Il responsabile di uno stabilimento fornitore può
ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o
da altri stabilimenti fornitori oppure animali legalmente
importati, a condizione che non si tratti di animali selvatici
o randagi.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, deve esplicitamente
indicare la persona competente che nello stabilimento è
incaricata di assicurare direttamente o di organizzare l'assistenza
degli animali allevati o tenuti in tale stabilimento nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto.
Art. 11.
1. Il responsabile di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti
fornitori è tenuto a registrare il numero e le specie
degli animali venduti o forniti, la data in cui sono stati
venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario,
nonché il numero e la specie degli animali morti negli
stabilimenti stessi.
2. L'autorità comunale sottopone a vidimazione i registri
che devono essere conservati negli stabilimenti autorizzati
per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione
e messi a disposizione dell'autorità che effettua l'ispezione.
Art. 12.
1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore
deve ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della
sanità.
2. L'autorizzazione, è concessa se:
• 1) gli stabilimenti utilizzatori sono dotati di impianti
e attrezzature adeguate alle specie animali utilizzate ed
agli esperimenti che vi sono effettuati;
• 2) la concezione, la costruzione ed il funzionamento
sono tali da garantire che gli esperimenti siano condotti
nel modo più appropriato possibile, al fine di ottenere
risultati concreti con il minor numero possibile di animali
ed il minimo dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
• 3) sono individuate le persone responsabili dell'assistenza
degli animali e del funzionamento delle attrezzature;
• 4) è disponibile un numero sufficiente di persone
qualificate;
• 5) sono assicurate da parte di un medico veterinario,
la consulenza e l'assistenza veterinaria nonché la
consulenza sul benessere degli animali.
3. Il responsabile di stabilimenti utilizzatori deve tenere
un registro in cui si annotano tutti gli animali utilizzati;
in particolare, i registri devono indicare il numero e la
specie di tutti gl animali acquistati, la provenienza e la
data del loro arrivo, della loro nascita o della morte.
4. I registri, di cui al comma 3, preventivamente vidimati
dal Ministero della sanità, devono essere tenuti per
almeno tre anni e presentati all'autorità che ne faccia
richiesta.
Art. 13.
1. Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento
d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato,
prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione
individuale nel modo meno doloroso possibile.
2. I cani, i gatti o i primati non umani non contrassegnati
che sono portati in uno stabilimento per la prima volta dopo
lo svezzamento devono essere contrassegnati non appena possibile.
3. Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati
che vengono trasferiti da uno stabilimento di cui al comma
2 ad un altro, che non sia stato possibile contrassegnare
in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovrà
conservare sino alla marchiatura un documentazione contenente
informazioni esaurienti, in particolare l'identità
della madre.
4. Nei registri degli stabilimenti devono figurare i dati
relativi all'identità e all'origine di tutti i cani,
i gatti o i primati non umani presenti.
Art. 14.
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 e
6, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con
la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a
30 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva
il massimo della sanzione è aumentato fino a 150 milioni.
2. Il medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza
al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione
degli esperimenti o che le effettua con negligenza o imperizia
gravi viene deferito all'ordine dei medici veterinari.
3. Chiunque effettui esperimenti autorizzati senza osservare
le prescrizioni delle
autorizzazioni è punito con la sanzione pecuniaria
amministrativa da lire 5 milioni a 20 milioni.
4. Tutte le contravvenzioni alle altre disposizioni del presente
decreto sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa
da lire 1 milione a 6 milioni.
Art. 15.
1. Il Ministero della sanità raccoglie i dati statistici
sull'utilizzazione di animali a fini
sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste
di autorizzazione, nelle
comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate
e li pubblica almeno ogni tre anni
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I dati statistici concernono:
• a) il numero e le specie di animali utilizzati in
esperimenti;
• b) il numero degli animali di cui alla lettera a),
suddivisi in categorie selezionate; utilizzati negli esperimenti,
di cui all'art. 3;
• c) il numero degli animali di cui alla lettera a)
suddivisi in categorie selezionate, utilizzati negli esperimenti
richiesti dalle leggi vigenti.
3. Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute
in applicazione del presente decreto quando rivestono un particolare
interesse commerciale.
Art. 16.
1. Al fine di evitare inutili ripetizioni degli esperimenti
destinati ad ottemperare a disposizioni legislative e a disposizioni
comunitarie relative alla salute o alla sicurezza, il Ministro
della sanità, tramite l'Istituto superiore di sanità
secondo quanto previsto all'art. 9 della legge 23 dicembre
1978, n. 833:
• a) considera, per quanto possibile, validi i dati
risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di altro
Stato membro a meno che non siano necessarie ulteriori prove
per proteggere la salute pubblica e la sicurezza;
• b) adotta, come metodi ufficiali, quelli che comportano
l'impiego di un sempre minor numero di animali come specie
e come categorie;
• c) adotta, avvalendosi secondo le rispettive competenze
dell'Istituto superiore di sanità e della Direzione
generale dei servizi veterinari, metodi alternativi per l'ottimizzazione
dell'impiego degli animali.
2. Il Ministro della sanità comunica alla Commissione
delle Comunità europee informazioni sulla legislazione
e sulle pratiche amministrative relative agli esperimenti
su animali, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima
di commercializzare i prodotti nonché informazioni
su tutti gli esperimenti svolti nel proprio territorio e sulle
autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine amministrativo
concernente detti esperimenti.
Art. 17.
1. Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca
scientifica applicata alla sanità
umana e animale ed alla salubrità dell'ambiente, saranno
preferiti, ove possibile:
• a) quelli che non si avvalgono di sperimentazione
animale;
• b) quelli che si avvalgono di metodi alternativi;
• c) quelli che utilizzano un minor numero di animali
e comportino procedimenti meno dolorosi;
• d) le ricerche su protocolli per il minore impiego
di specie e di numero di animali;
• e) le ricerche intese allo studio di metodi alternativi.
2. Il Ministro della sanità con proprio decreto da
emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto stabilisce i requisiti necessari ai fini di cui all'art.
4, commi 6 e 7.
Art. 18.
1. Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito
l'Istituto superiore di sanità, può limitare
il numero delle specie di cui all'allegato I o il numero delle
razze o categorie all'interno di ciascuna specie.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto può
modificare le linee di indirizzo di cui all'allegato II per
tener conto dei progressi tecnologici.
3. Il Ministro della sanità adotta con proprio decreto
misure più rigorose nell'utilizzazione degli animali
negli esperimenti.
Art. 19.
1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli, necessarie
per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente
decreto, sono a carico del richiedente.
Art. 20.
1. Le disposizioni della legge 12 giugno 1931, n. 924, come
modificata dalla legge 1º maggio 1941, n. 615, sono abrogate,
ad esclusione dell'art. 1, commi I e III.
Allegato 1
ELENCO DEGLI ANIMALI DA ESPERIMENTO CUI SI APPLICA L'ART.
3 (1)
• Topo Mus musculus
• Ratto Rattus norvegicus
• Porcellino d'India Cavia porcellus
• Mesocriceto dorato Mesocricetus aurarus
• Coniglio Oryctolagus cuniculus
• Primati non umani
• Cane Canis familiaris
• Gatto Felis catus
• Quaglia Coturnix coturnix
(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 15 dicembre 1993
n.294]
Allegato 2 LINEE DI INDIRIZZO PER LA SISTEMAZIONE E LA TUTELA
DEGLI ANIMALI
(Articolo 5 del decreto)
INTRODUZIONE
1. Scopo del decreto è garantire che gli animali da
esperimento vengano adeguatamente
trattati e che non vengano loro inflitti inutilmente dolori,
sofferenze, angoscia o danni durevoli e garantire altresì
che, laddove siano inevitabili, questi danni vengano limitati
al minimo.
2. E' vero che taluni esperimenti sono svolti in condizioni
di terreno aperto, in animali allo stato selvatico ed autosufficienti,
ma questi esperimenti sono molto rari. Quasi sempre gli animali
utilizzati devono, per ragioni pratiche, essere tenuti sotto
un certo controllo fisico, in strutture che variano dal recinto
esterno alle gabbie per piccoli animali, in uno stabulario.
Svariati interessi si trovano così in conflitto. Da
un lato l'animale i cui bisogni di movimento, di relazione
sociale ed altre manifestazioni vitali subiscono una certa
repressione, dall'altro lo sperimentatore ed i suoi assistenti
che esigono un controllo completo dell'animale e del suo ambiente.
In questo conflitto, gli interessi degli animali vengono talvolta
in secondo piano.
3. Per tale ragione l'art. 5 prevede che: «per quanto
riguarda il trattamento generale e la sistemazione degli animali:
• a) tutti gli animali da esperimento siano alloggiati
e godano di un ambiente, di una certa libertà di movimento,
di un'alimentazíone, di acqua e di cure adeguate alla
loro salute e al loro benessere;
• b) qualsiasi limitazione alla possibilità di
soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali di un
animale da esperimento sia ridotta al minimo;».
4. Il presente allegato traccia alcuni orientamenti fondati
sulle conoscenze e sulla prassi attuale in materia di sistemazione
e di tutela degli animali. Esso illustra ed integra i principi
di base adottati nell'art. 5, ed intende assistere le autorità,
gli istituti ed i singoli nel perseguire gli obiettivi del
decreto.
5. La parola "tutela", utilizzata in relazione agli
animali che servono o dovranno servire in esperimenti, comprende
tutti gli aspetti della relazione tra l'animale e l'uomo.
Con tale termine si intende la somma di risorse materiali
utilizzate dall'uomo. Essa inizia nel momento in cui l'animale
è prescelto ai fini dell'esperimento, e dura fino a
quando sarà ucciso con metodo indolore, od in altro
modo eliminato a cura dell'istituto, al termine dell'esperimento.
6. L'allegato ha lo scopo di offrire consigli sulla progettazione
di appropriati locali per animali. Si hanno tuttavia vari
modi di allevare o di ospitare animali da laboratorio che
variano fondamentalmente l'uno dall'altro per quanto riguarda
il grado di controllo dell'ambiente microbiologico. Occorre
tener presente che il personale dovrà talvolta essere
in grado di valutare il carattere e le condizioni degli animali
quando le norme raccomandate in materia di spazio dovessero
risultare insufficienti, ad esempio nel caso di animali particolarmente
aggressivi. L'applicazione degli orientamenti delineati nel
presente allegato dovrà tener conto degli imperativi
delle singole situazioni. Inoltre, è opportuno specificare
il
carattere delle linee di indirizzo. A differenza delle disposizioni
della direttiva essi non sono vincolanti: trattasi di raccomandazioni
lasciate alla discrezione degli interessati, intese a servire
di guida in materia di prassi e di norme di laboratorio che
tutti gli addetti dovranno in conoscenza cercare di applicare
per il meglio.
7. Infine, per ragioni pratiche e finanziarie, le attuali
attrezzature di uno stabulario noti dovrebbero essere sostituite
prima di essere logore o divenute comunque superflue. In attesa
di sostituirle con attrezzature conformi ai prescritti orientamenti,
questi ultimi dovrebbero essere seguiti per quanto possibile,
adattando il numero e le dimensioni degli animali alle gabbie
ed ai box esistenti.
DEFINIZIONI
Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 nel presente
allegato si intende per:
• a) "locali di permanenza": i locali in cui
gli animali vivono normalmente, sia a scopo di riproduzione
e di allevamento, sia durante lo svolgimento di un esperimento;
• b) "gabbia": il contenitore fisso o mobile,
recintato da muri dei quale almeno una parete è costituita
da sbarre o da griglia metallica o, se necessario, da reti
e nel quale uno o più animali vengono tenuti o trasportati;
in funzione del tasso di popolamento e delle dimensioni della
gabbia, la libertà di movimento degli animali è
più o meno limitata;
• c) "box" chiuso: superficie racchiusa da
mura, sbarre o da griglia metallica nel quale sono tenuti
uno o più animali: secondo le dimensioni del box e
dei tasso di popolamento. la libertà di movimento degli
animali è in genere meno limitata che in una gabbia;
• d) "paddock": superficie recintata da staccionata,
mura, sbarre o da griglia metallica, situato in genere all'esterno
di una costruzione, nel quale gli animali tenuti in gabbia
o in recinto chiuso possono muoversi liberamente durante determinati
periodi, conformemente ai loro bisogni etologici e fisiologici,
ad esempio per fare del moto;
• e) "box di stalla": piccolo scompartimento
a tre lati. generalmente dotato di mangiatoia e di tramezzi
laterali, nel quale possono essere tenuti legati uno o due
animali.
1. STRUTTURE
1.1. Funzione e progettazione generale
1.1.1. Tutte le strutture dovrebbero essere progettate in
modo da offrire un ambiente appropriato alle specie da ospitare.
Dovranno inoltre essere studiate in modo da impedire l'accesso
ai non addetti. Anche le strutture che fanno parte di un edificio
più importante dovrebbero essere protette da adeguate
norme di costruzione e da disposizioni che limitino il numero
delle entrate ed ìmpediscano la circolazione di persone
non autorizzate.
1.1.2. Si raccomanda un programma di manutenzione delle strutture
per evitare qualsiasi cedimento del materiale.
1.2. Locali di permanenza degli animali
1.2.1. Si dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per
garantire una rapida e efficiente pulizia dei locali e l'osservanza
delle norme di igiene. I soffitti ed i muri dovrebbero essere
resistenti e dovranno avere una superficie liscia,impermeabile
e facilmente lavabile, facendo particolare attenzione alle
giunture di porte, tubature e cavi. Anche le porte ed eventuali
finestre dovrebbero essere costruite o protette in modo da
impedire l'accesso degli animali indesiderabili. Qualora necessario,
si potrà inserire nella porta uno spioncino. Il pavimento
dovrebbe essere liscio, impermeabile, non scivoloso. facilmente
lavabile. In grado di
sopportare senza danni il peso dei compartimenti e di altre
installazioni pesanti. Eventuali drenaggi di scolo dovrebbero
essere correttamente coperti e muniti di griglia per impedire
la penetrazione di animali.
1.2.2. I muri ed il pavimento dei locali in cui gli animali
possono muoversi liberamente dovrebbero essere rivestiti di
materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l'intenso
logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento
deve essere innocuo per gli animali e tale da impedire che
si feriscano. Nei locali si dovrebbero installare drenaggi
di scolo. Sarà inoltre opportuna una protezione supplementare
delle attrezzature e degli impianti
affinché non vengano danneggiati dagli animali, né
possano arrecare danno agli animali stessi. Nei recinti esterni
si dovrebbero adottare le necessarie misure per impedire l'eventuale
accesso del pubblico e di animali.
1.2.3. I locali destinati ad ospitare animali di allevamento
(bovini, ovini, caprini, suini, pollame, ecc.) dovranno rispettare
almeno le norme stabilite dalla Convenzione europea per la
protezione degli animali allevati per utilizzazione in allevamento,
e quelle emanate dalle autorità nazionali veterinarie
o altre.
1.2.4. La maggior parte dei locali destinati ad animali sono
stati concepiti per roditori. Questi locali servono sovente
anche ad ospitare specie di taglia maggiore. Non si faranno
coabitare specie fra loro incompatibili.
1.2.5. I locali di permanenza degli animali dovrebbero essere
dotati di impianti che consentano, ove occorra, di praticare
manipolazioni ed esperimenti minori.
1.3. Laboratori e sale per esperimenti a finalità generale
o specifica
1.3.1. Le aziende di allevamento o le aziende fornitrici dovrebbero
essere dotate di adeguati impianti per effettuare le consegne
degli animali pronti per la spedizione.
1.3.2. Tutti gli istituti dovrebbero avere inoltre una dotazione
minima di apparecchi di laboratorio per diagnosi semplici,
esami post mortem e/o raccogliere campioni in vista di più
approfonditi esami di laboratorio, da effettuare altrove.
1.3.3. Si dovranno adottare disposizioni per la ricezione
degli animali in modo che il loro arrivo non metta in pericolo
gli animali già presenti, ad esempio la quarantena.
Dovrebbero essere disponibili sale da esperimento a scopo
generale o specifico nei casi in cui non sia opportuno condurre
gli esperimenti o le osservazioni nel locale di permanenza
degli animali.
1.3.4. Si dovrebbe disporre di locali separati per animali
malati o feriti.
1.3.5. Se necessario, sarebbe inoltre opportuno disporre di
una o più sale operatorie separate, attrezzate in modo
da consentire l'asepsi negli esperimenti chirurgici. Sarebbero
opportuni locali da convalescenza postoperatoria, qualora
necessario.
1.4. Locali di servizio
1.4.1. I locali in cui si conservano gli alimenti principali
dovrebbero essere a bassa
temperatura, asciutti ed inaccessibili a vermi ed insetti
ed i locali dei giacigli saranno asciutti ed inaccessibili
a vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere
infetti, o comunque a rischio, dovrebbero essere conservati
separatamente.
1.4.2. Si dovrebbe disporre di locali per deporre gabbia,
strumenti e altri attrezzi, una volta ripuliti.
1.4.3. I locali da pulitura e lavaggio dovrebbero essere sufficientemente
spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione dei
materiale. Le operazioni di pulizia dovrebbero essere organizzate
in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello
pulito per non infettare attrezzi appena lavati. Muri e pavimento
dovrebbero essere ricoperti da un rivestimento adeguatamente
resistente e l'impianto di ventilazione sarà sufficientemente
potente da eliminare calore ed umidità eccessivi.
1.4.4. Si dovrebbero adottare disposizioni per l'igiene del
magazzinaggio e delle operazioni di eliminazione delle carcasse
e degli scarti animali. Se non è possibile, né
opportuno, l'incenerimento sul posto, occorrerà prendere
adeguate disposizioni per eliminare queste sostanze conformemente
ai regolamenti ed ai decreti locali. Si dovranno adottare
precauzioni speciali in caso di rifiuti altamente tossici
o radioattivi.
1.4.5. La progettazione e la costruzione delle aree di circolazione
dovrebbero corrispondere alle norme relative alla permanenza
degli animali. I corridoi dovrebbero essere sufficientemente
larghi per l'agevole circolazione del materiale mobile.
2. AMBIENTE NEI LOCALI DI PERMANENZA DEGLI ANIMALI
E SUO CONTROLLO
2.1 Ventilazione
2.1.1. I locali di permanenza degli animali dovrebbero essere
muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze
delle specie ospitate. Scopo della ventilazione è introdurre
aria pura e ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere ed
ogni tipo di agente infettivo. Essa elimina inoltre l'eccesso
di calore e di umidità.
2.1.2. L'aria nei locali va frequentemente rinnovata. In genere
è sufficiente un tasso di ventilazione di 15-20 ricambi
d'aria/ora. Nondimeno, in talune circostanze, quando il popolamento
è scarso, può essere sufficiente un tasso di
ventilazione di 8-10 ricambi d'aria/ora ed una ventilazione
meccanica può perfino risultare superflua. In altri
casi, può essere necessario rinnovare l'aria più
frequentemente, evitando comunque il ricircolo d'aria non
trattata. Si ricordi che anche il più efficiente impianto
di ventilazione non può compensare scadenti metodi
di pulizia o negligenza.
2.1.3. L'impianto di ventilazione dovrebbe essere progettato
in modo da evitare correnti d'aria nocive.
2.1.4. Dovrebbe essere vietato fumare nei locali di permanenza
degli animali.
2.2. Temperatura
2.2.1. Nella tabella 1 figura la gamma di temperature raccomandate:
le cifre riguardano soltanto animali adulti e normali. I neonati
ed i piccoli richiedono sovente una temperatura più
elevata. Nel regolare la temperatura dei locali si dovrebbe
tener conto delle eventuali modifiche della termoregolazione
degli animali, dovute a particolari condizioni fisiologiche
ed agli effetti degli esperimenti.
2.2.2. Date le condizioni climatiche prevalenti in Europa,
può essere necessario un impianto di ventilazione con
dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria.
2.2.3. Negli istituti utenti, la temperatura dei locali di
permanenza degli animali dovrebbe essere controllata con precisione,
essendo la temperatura ambiente un fattore fisico che esercita
un importante effetto sul metabolismo di tutti gli animali.
2.3. Umidità
Le variazioni estreme dell'umidità relativa (UR) esercitano
un effetto dannoso sulla salute e sul benessere degli animali.
Si raccomanda quindi che il grado di UR nei locali di permanenza
sia adeguato alle specie ospitate, ed in genere mantenuto
a 55%±10%. E' opportuno evitare per un periodo prolungato
valori inferiori al 40% o superiori al 70% di UR.
2.4. Illuminazione
Nei locali sprovvisti di finestre, occorre fornire un'illuminazione
artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche
degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di
lavoro. È parimenti necessario controllare l'intensità
luminosa e il ciclo luce-buio. Per gli animali albini si dovrà
tener conto della loro
particolare sensibilità alla luce (vedi anche punto
2.6).
2.5 Rumore
Il rumore può costituire un importante fattore di disturbo
per gli animali. I locali di
permanenza e le sale da esperimento dovrebbero essere isolati
contro qualsiasi fonte di intenso rumore nella gamma dei suoni
udibili e dei suoni a più alta frequenza, per evitare
disturbi del comportamento e della fisiologia degli animali.
Rumori improvvisi possono determinare importanti modifiche
delle funzioni organiche ma, essendo taluni rumori sovente
inevitabili, può essere opportuno, in determinate circostanze,
fornire nei locali di permanenza e nelle sale da esperimento
un fondo sonoro continuo di intensità moderata, quale
la musica
dolce.
2.6. Impianto di allarme
Una struttura che ospita numerosi animali è vulnerabile.
Si raccomanda quindi di proteggere correttamente le strutture
mediante impianti che segnalino gli incendi e l'intrusione
di persone non autorizzate, i difetti tecnici od i guasti
dell'impianto di ventilazione costituiscono un altro pericolo
di disordini ed anche di morte degli animali per soffocamento
o per eccesso di calore, oppure, nei casi meno gravi, potrebbero
esercitare sull'esperimento effetti negativi al punto da vanificarlo
e doverlo quindi ripetere. Sarebbe pertanto opportuno installare
adeguati
dispositivi di controllo nell'impianto di riscaldamento e
di ventilazione affinché il personale possa sorvegliarne
il funzionamento globale. Se necessario, sarebbe opportuno
installare un gruppo elettrogeno di soccorso, per garantire
il funzionamento degli apparecchi necessari alla sopravvivenza
degli animali ed all'illuminazione in caso di guasto o di
interruzione della fornitura di elettricità. Sarà
opportuno affiggere bene in vista chiare disposizioni per
i casi di emergenza. Si raccomanda un impianto di allarme
nelle vasche dei pesci per il caso di interruzione del rifornimento
d'acqua. Occorrerà vegliare a che il funzionamento
dell'impianto d'allarme disturbi il meno possibile gli animali.
3. TUTELA
3.1. Salute
3.1.1. La persona responsabile dell'istituto dovrà
assicurarsi che un veterinario, od altra persona competente,
esegua regolari ispezioni degli animali e delle condizioni
in cui sono alloggiati e curati.
3.1.2. Dato il potenziale rischio che rappresentano per gli
animali la salute e l'igiene dei personale, queste ultime
dovrebbero formare oggetto di particolare attenzione.
3.2. Cattura
La cattura di animali selvatici e randagi avverrà soltanto
con metodi umanitari e ad opera di persone esperte che conoscano
a fondo le abitudini e gli habitat degli animali da catturare.
Se per la cattura occorre un anestetico o altro farmaco, esso
dovrebbe essere somministrato da un veterinario o da altra
persona competente. Ogni animale gravemente ferito dovrebbe
essere presentato al più presto ad un veterinario per
essere curato. Qualora, secondo il veterinario, l'animale
possa sopravvivere soltanto in condizioni di sofferenza e
dolore, esso dovrà essere
immediatamente eliminato con metodi umanitari. In mancanza
di veterinario, qualsiasi animale gravemente ferito sarà
immediatamente eliminato con metodi umanitari.
3.3 Condizioni di imballo e di trasporto
Indubbiamente, ogni trasporto costituisce per gli animali
uno stress, da alleviare per quanto possibile. Ai fini del
trasporto, gli animali dovrebbero essere sani e lo spedizioniere
è tenuto a controllare che lo siano effettivamente.
Animali malati o comunque non idonei fisicamente non dovrebbero
mai essere trasportati, salvo che per ragioni terapeutiche
o diagnostiche.
Occorre dare particolare attenzione alle femmine in stato
di avanzata gravidanza. Le femmine che potrebbero partorire
durante il percorso o quelle che hanno partorito nelle precedenti
48 ore e loro prole, non dovranno essere trasportate.
Lo speditore ed il trasportatore dovrebbero prendere le necessarie
precauzioni durante le operazioni di imballo e di transito,
per evitare inutili sofferenze per inadeguata ventilazione,
esposizione a temperature estreme, mancanza di cibo o di acqua,
ritardi prolungati, ecc.
Il destinatario dovrebbe essere accuratamente informato sui
particolari e sui documenti di trasporto, affinché
le operazioni di consegna e di ricezione sul luogo di destinazione
possano svolgersi rapidamente. Si ricorda che, per quanto
riguarda il trasporto internazionale di animali, si applicano
le direttive 77/489/CEE e 81/389/CEE. Si raccomanda altresì
di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti nazionali,
nonché i regolamenti relativi agli animali vivi, emessi
dall'"Associazione internazionale dei trasporti aerei"
e dall'"Associazione
del trasporlo aereo di animali" (Animal Air Transport
Association).
3.4. Ricezione ed apertura dei colli
I colli contenenti animali dovrebbero essere ritirati ed aperti
senza inutili ritardi. Ad avvenuta ispezione, gli animali
dovrebbero essere trasferiti in gabbie pulite o in box puliti,
ed adeguatamente nutriti e dissetati. Gli animali malati o
comunque non idonei l'fisicamente dovranno essere tenuti in
osservazione, separati dagli altri. Dovrebbero essere esaminati
non appena possibile da un veterinario o da altra persona
competente e curati secondo il caso.
Gli animali che non presentano alcuna possibilità di
guarigione dovrebbero essere eliminati senza indugi con metodo
indolore. Infine, tutti gli animali ricevuti dovranno essere
registrati e contrassegnati conformemente con gli articoli
17,18 e 19 paragrafo 5, della direttiva. I
contenitori che sono serviti per il trasporto dovrebbero essere
immediatamente distrutti, qualora non fosse possibile disinfettarli.
3.5. Quarantena, isolamento ed acclimatazione
3.5.1. Gli scopi della quarantena sono:
• a) proteggere gli altri animali ospitati;
• b) proteggere l'uomo da infezioni zoonotiche, e
• e) promuovere una buona prassi scientifica.
A meno che la salute degli animali introdotti in un'azienda
di allevamento sia soddisfacente, si raccomanda di metterli
in quarantena. In taluni casi, ad esempio per la rabbia, questo
periodo può essere fissato dalla legislazione nazionale
dello Stato membro. In altri casi, potrà variare e
dovrebbe essere determinato in funzione delle circostanze,
da persona competente, in genere dal veterinario impiegato
dall'azienda (vedi anche tabella 2).
Gli animali potranno essere utilizzati per esperimenti durante
la quarantena qualora si siano acclimatati al nuovo ambiente
e non presentino alcun importante rischio per altri animali
o per l'uomo.
3.5.2. Si raccomanda di predisporre locali per isolare gli
animali che presentano sintomi di cattiva salute o siano sospetti
di essere ammalati così da costituire un rischio per
l'uomo o per altri animali.
3.5.3. Anche se si fosse constatato che gli animali sono sani,
è buona prassi zootecnica imporre loro un periodo di
acclimatazione, prima di utilizzarli in un esperimento, la
cui durata dipende da vari fattori, come la durata del trasporto
e l'età dell'animali. La durata di tale periodo verrà
decisa da persona competente.
3.6. Ingabbiamento
3.6.1. Si possono distinguere due principali modi di ospitare
gli animali:
• Uno è quello seguito nelle aziende di allevamento,
nelle aziende fornitrici e negli istituti utenti del ramo
biomedico, consistente nell'ospitare roditori, conigli, carnivori,
uccelli e primati animali, talvolta anche ruminanti, suini
ed equini. Gli orientamenti relativi a gabbie, box chiusi,
paddock e box di stalla adatti a
queste strutture figurano nelle tabelle da 3 a 13. Altri suggerimenti
relativi alla superficie minima del pavimento delle gabbie
figurano nei diagrammi da 1 a 7. Inoltre, adeguati orientamenti
per valutare la densità di popolamento nelle gabbie
figurano nei diagrammi da 8 a 12.
• L'altro modo è quello sovente seguito nei laboratori
che eseguono esperimenti unicamente su animali da fattoria
o su animali di analoghe dimensioni. Le attrezzature di tali
laboratori non dovrebbero essere inferiori a quelle imposte
dalle vigenti norme veterinarie.
3.6.2. Le gabbie ed i box chiusi non dovrebbero essere fabbricati
con materiale nocivo agli animali. Dovrebbero essere studiati
in modo da impedire agli animali di ferirsi e, se non eliminabili
dopo l'uso, essere costruiti con materiale resistente, adatto
alle tecniche di pulizia e di disinfezione. Si dovrebbe progettare
con particolare attenzione il pavimento delle gabbie e dei
box chiusi, che varierà secondo la specie e l'età
degli animali e dovrà essere studiato in modo da poter
rimuovere agevolmente gli escrementi.
3.6.3. I box chiusi dovrebbero essere progettati tenendo presente
il benessere delle specie da ospitare. Essi dovrebbero consentire
la soddisfazione di taluni bisogni etologici (arrampicarsi,
isolarsi o ripararsi temporaneamente, ecc) nonché un'accurata
pulitura e la possibilità di evitare il contatto con
altri animali.
3.7. Alimentazione
Nelle operazioni di scelta, produzione e preparazione dell'alimento
per animali si dovrebbero adottare precauzioni per evitare
qualsiasi infezione di origine chimica, fisica e microbiologica.
L'alimento dovrebbe essere imballato in sacchi chiusi, impermeabili,
recanti - se possibile - la data di preparazione, l'imballo,
il
trasporto ed il magazzinaggio dovrebbero essere studiati in
modo da evitare la contaminazione. il deterioramento o la
distruzione. I depositi dovrebbero essere a bassa temperatura,
oscuri, asciutti, inaccessibili a vermi ed insetti.
Gli alimenti rapidamente deperibili, quali foraggio verde,
verdure, carni, frutta pesce, ecc... dovrebbero essere conservati
in camere fredde, frigoriferi o congelatori. Tutte le mangiatoie,
tutti gli abbeveratoi od altri attrezzi
utilizzati per l'alimentazione degli animali dovrebbero essere
regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati.
Se si usano mangimi umidi o se i mangimi sono facilmente contaminabili
con acqua, urina, ecc. è necessario procedere a pulizia
quotidiana.
3.7.2. La somministrazione degli alimenti varia secondo la
specie, ma dovrebbe comunque soddisfare i bisogni fisiologici
dell'animale. Si dovrebbe fare in modo che ogni animale possa
accedere al mangime.
3.8. Acqua
3.8.1. Tutti gli animali devono disporre in permanenza di
acqua potabile, non infetta. Durante il trasporto. è
accettabile che l'acqua venga somministrata quale parte di
alimentazione umida.
D'altro canto l'acqua è un veicolo di microorganismi
e va somministrata in modo da ridurre al minimo i rischi.
Si seguono correntemente due metodi: le bottiglie biberon
e gli apparecchi per l'abbeveraggio automatico.
3.8.2. Per animali piccoli, quali i roditori ed i conigli,
si ricorre sovente alla bottiglia. Questi recipienti dovrebbero
essere in materiale translucido per controllarne il contenuto.
Il collo della bottiglia dovrebbe essere sufficientemente
largo per poter agevolmente ripulirla a fondo;
le bottiglie in materia plastica non dovranno lasciar fuoriuscire
il liquido. Anche le capsule, i tappi ed i tubi dovrebbero
essere sterilizzabili e di facile ripulitura. Tutte le bottiglie
e tutti gli accessori vanno smontati, ripuliti e sterilizzati
ad adeguati e regolari intervalli. Sarebbe preferibile sostituire
ogni volta le bottiglie con altre pulite e sterilizzate, invece
di riempirle nei locali di permanenza degli animali.
3.8.3. Gli abbeveratoi automatici dovrebbero essere regolarmente
verificati e risciacquati e si dovrebbe controllarne regolarmente
il funzionamento per evitare incidenti e l'insorgere di infezioni.
Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre
al minimo il rischio di allagamenti. E' inoltre necessario
procedere regolarmente ad un esame batteriologico dell'apparecchio
per tenere sotto controllo la qualità dell'acqua.
3.8.4. L'acqua proveniente dalle canalizzazioni pubbliche
contiene alcuni microorganismi considerati in genere non pericolosi,
a meno che si lavori con animali definiti microbiologicamente.
In tali casi l'acqua dovrebbe essere trattata. L'acqua delle
canalizzazioni pubbliche è in genere clorata, per evitare
il moltiplicarsi di microorganismi. Questa clorazione non
sempre riesce a limitare lo sviluppo di taluni germi patogeni
potenziali, quali ad esempio gli pseudomonas. Una precauzione
supplementare può consistere nell'aumentare il tasso
di cloro nell'acqua, o nell'acidificare l'acqua per ottenere
l'effetto voluto.
3.8.5. I pesci, gli anfibi ed i rettili presentano una tolleranza
molto varia da specie a specie nei confronti dell'acidità,
del cloro e di altri prodotti chimici. Per tali ragioni occorre
adottare disposizioni per rifornire gli acquari ed ai vivai
l'acqua proporzionalmente al fabbisogno e alla soglia di tolleranza
di singole specie.
Testo degli articoli della Legge n.924 del 12 giugno 1931
che sono ancora in vigore:
Art.1 Comma 1
La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali
vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati
quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della
biologia e della medicina sperimentale, e sono consentiti
soltanto negli istituti e laboratori scientifici del regno,
sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.
Art.1 Comma 3
Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice
scopo didattico, sono consentiti soltanto in caso di inderogabile
necessità, quando, cioè, non sia possibile ricorrere
ad altri sistemi dimostrativi.