S. P. Q. R.
C O M U N E D I R O M A
Deliberazione n. 46
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Anno 2002
VERBALE N. 26
Seduta Pubblica del 22 aprile 2002
Presidenza : MANNINO - SABBATANI SCHIUMA - CIRINNA'
L’anno duemiladue, il giorno di lunedì ventidue
del mese di aprile, alle ore 15,08, nel Palazzo Senatorio,
in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in
seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore
15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite
in atti sotto i numeri dal 17013 al 17072, per l’esame
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati
nei medesimi inviti.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott.
Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del
Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta
la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,45 – il
Presidente MANNINO dispone che si proceda all’appello
dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti
i sottoriportati n. 41
Consiglieri:
Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi
Michele, Bartolucci
Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci
Adalberto, Carapella Giovanni,
Carli Anna Maria, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Dalia
Francesco, Della Portella Ivana,
De Luca Pasquale, D’Erme Nunzio, Di Francia Silvio, Di
Stefano Marco, Eckert Coen Franca,
Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino,
Giansanti Luca, Giulioli
Roberto, Iantosca Massimo, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice,
Lovari Gian Roberto, Madia
Stefano, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Nitiffi
Luca, Orneli Paolo, Poselli
Donatella, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Sentinelli
Patrizia, Spera Adriana e Vizzani Giacomo.
Assenti l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:
Casciani Carlo Umberto, Coratti Mirko, Cosentino Lionello,
De Lillo Fabio, Failla
Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Ghera Fabrizio,
Malcotti Luca, Mariani
Maurizio, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Panecaldo Fabrizio,
Piso Vincenzo, Rizzo
Gaetano, Santini Claudio, Smedile Francesco, Tajani Antonio
e Zambelli Gianfranco.
Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente
per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza
ai suddetti effetti e, giustificata
l’assenza del Consigliere Galeota, designa, quali scrutatori
per la presente seduta, i Consiglieri
Berliri, D’Erme e Marchi invitandoli a non allontanarsi
dall’aula senza darne comunicazione
all’Ufficio di Presidenza.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 dello
Statuto, gli Assessori D’Alessandro
Giancarlo, Esposito Dario, Ferraro Liliana, Milano Raffaela
e Valentini Daniela.
(O M I S S I S)
Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione,
con procedimento elettronico, il provvedimento per parti separate
così come richiesto nel corso del dibattito. La prima
parte della proposta, posta in votazione a seguito dell’emendamento
accolto, risulta nel seguente testo:
17ª Proposta (Dec. G.C. del 12 e 19 febbraio 2002 n. 8)
Modifica dell'art. 180 del Regolamento del Servizio Veterinario
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1017 del
25 marzo 1980.
Premesso che, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 10 giugno
1955, n. 854 recante
modifiche all’art. 346 del T.U. delle leggi sanitarie
27 luglio 1934, n. 1265 è obbligo e
competenza dei comuni adottare un Regolamento dei Servizi Veterinari;
Che il vigente Regolamento è stato adottato dal Consiglio
Comunale in data
25 marzo 1980 con provvedimento n. 1017;
Considerato che già da alcuni anni si è avviato
un Programma di Riqualificazione
Ambientale della città, che comprende anche la pulizia
e il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie sia
delle strade che delle aree verdi;
Che, inoltre, si è provveduto a sensibilizzare, con
apposite campagne di informazione, i proprietari dei cani affinché,
nel rispetto del prossimo, provvedano a raccogliere le deiezioni
canine;
Che, constatata la necessità di perseguire il continuo
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie della città,
sono inoltre state emesse le seguenti Ordinanze
Sindacali:
–
n. 220 del 14 marzo 1994 riportante, tra l’altro, l’obbligo
per i detentori di cani di munirsi di appropriati mezzi di
raccolta delle feci emesse dagli stessi animali nel corso delle
passeggiate, in modo tale, da evitare l’insudiciamento
dei marciapiedi, delle strade e delle aree attrezzate dei parchi
pubblici;
–
n. 356 del 30 maggio 1996 e n. 268 del 23 novembre 2000 che
prevedono la realizzazione di aree riservate all’attività ludica
e di passeggio per i cani, situate negli spazi verdi cittadini
e nelle quali è obbligatorio per i possessori o i detentori
di cani utilizzare gli appositi contenitori per depositarvi
gli escrementi del proprio animale;
Considerato, altresì, che per il numero sempre crescente
di cani da compagnia o da guardia posseduti nell’area
del territorio comunale è opportuno rideterminare una
giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento
dell’igiene del suolo pubblico e la cura degli animali;
Constatata, inoltre, la oggettiva difficoltà nella irrogazione
delle sanzioni previste a seguito dell’inosservanza all’art.
180 del vigente Regolamento del Servizio Veterinario, derivante
dall’obbligo di dimostrare da parte del personale di
vigilanza la non avvenuta raccolta delle deiezioni canine;
Che, pertanto, si rende necessario estendere l’attività sanzionatoria
anche alla mancata dotazione, da parte del conduttore del cane,
della prescritta attrezzatura di raccolta, quale sicuro presupposto
della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
Considerato che in data 7 febbraio 2002 il Dirigente dell’Area
Promozione della Salute, quale responsabile del Servizio, ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Dirigente F.to: D. D’Andrea”;
Che sul testo originario della proposta in esame è stata
svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza
giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 p. 2 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Atteso che la proposta in data 20 febbraio 2002 è stata
trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento
Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per l’espressione
del parere da parte del Consiglio del Municipio entro il termine
di 20 giorni, stabilito dalla Giunta Comunale data l’urgenza
di provvedere;
Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi I,
III, V, VI, IX, XVII e XIX hanno espresso parere favorevole
e i Consigli dei Municipi II, VII, XIII e XX, pur esprimendo
parere favorevole, hanno formulato richiesta di modifica, mentre
dagli altri Municipi non è pervenuta alcuna comunicazione;
Municipio II – Nel dispositivo, all’art. 180, ha
richiesto di aggiungere:
- al primo rigo, dopo le parole “sui marciapiedi”,
le parole “su qualsiasi area a verde pubblico o privato”;
- al terzo comma, dopo le parole “personale di vigilanza”,
le parole “autorizzando più
personale dell’AMA e di quello amministrativo del Comune
di Roma e dei Municipi”;
Municipio VII – ha richiesto che venga estesa la facoltà di
comminare sanzioni pecuniarie anche al personale AMA e Servizio
Giardini, allo scopo di accrescere la vigilanza nelle aree
pedonali e nei parchi;
Municipio XIII – ha richiesto di modificare il punto
1) dell’art. 180 nel modo seguente:
“
1) di essere muniti di apposito Kit per permettere la raccolta
delle deiezioni canine”;
Municipio XX – ha richiesto l’utilizzazione del
personale del Servizio Giardini come Agenti Accertatori, dopo
aver acquisito i requisiti necessari previa apposita formazione
professionale;
Che in merito alle richieste di modifica, la Giunta Comunale
nella seduta del 2 aprile 2002 si è determinata come
segue:
Municipio II – Le richieste non sono accoglibili in quanto:
- per il primo punto, ne risulterebbe un divieto troppo estensivo,
anche in considerazione dell’obbligo previsto al punto
2) che già prevede per le suddette aree la raccolta
delle eventuali deiezioni;
- per la seconda modifica, l’art. 180 già fa riferimento
a personale di vigilanza in genere. Della stessa potrà tenersi
conto come raccomandazione per successivi provvedimenti di
integrazione del personale già istituzionalmente preposto
alla vigilanza;
Municipio VII e Municipio XX – le richieste non sono
accoglibili per le motivazioni addotte per l’analoga
richiesta del II Municipio;
Municipio XIII – la proposta non può essere accolta
in quanto, oltre a non essere esattamente individuati i componenti
che dovrebbero costituire il Kit di cui trattasi, l’imposizione
del relativo acquisto potrebbe risultare eccessivamente oneroso
per i conduttori di cani;
Che le Commissioni Consiliari III, IV e XII, in data, rispettivamente,
6 e 7 e 1 marzo 2002, hanno espresso parere favorevole in ordine
alla proposta;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio
espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
in ordine all’emendamento approvato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
per i motivi in premessa:
l’art. 180 del Regolamento del Servizio Veterinario di
cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 1017 del 25 marzo 1980 è così modificato:
“
E’ vietato lasciare defecare i cani sui marciapiedi
e, comunque, dinnanzi ad ingressi di immobili (abitazioni,
negozi,
uffici in genere, etc.), nel raggio di metri 100 da scuole,
asili nido e aree attrezzate per i giochi dei bambini.
Nelle aree e strade pubbliche o private aperte al pubblico
transito è fatto obbligo a tutti i
conduttori di cani:
1) di essere muniti di appositi involucri o sacchetti,
buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili
ai liquidi,
per permettere la raccolta delle deiezioni canine;
2) di provvedere alla immediata e totale asportazione
delle defecazioni dei cani facendo uso della suddetta
attrezzatura,
provvedendo a depositare gli involucri adeguatamente
chiusi negli appositi contenitori o nei cassonetti
stradali per
la raccolta dei rifiuti oppure, limitatamente alle
aree che ne
risultino sprovviste, nei cestelli portarifiuti.
Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che
gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in
loco dell’attrezzatura come sopra indicata.”.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata,
il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, dichiara
che la suestesa I parte della proposta risulta approvata con
37 voti favorevoli e l’astensione della Consigliera
Cau.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Alagna, Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri,
Bertucci, Carapella, Carli, Cau,
Cirinnà, D’Erme, Dalia, De Luca, Della Portella,
Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Foschi,
Galloro, Gasparri, Ghera, Giansanti, Giulioli, Iantosca,
Laurelli, Madia, Mannino, Marchi,
Marsilio, Milana, Orneli, Poselli, Prestagiovanni,
Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Spera e Vizzani.
(O M I S S I S)
La presente deliberazione assume il n. 46.
IL PRESIDENTE
G. MANNINO – F. SABBATANI SCHIUMA – M. CIRINNA’
IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e
non sono state prodotte opposizioni.
La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio
Comunale nella seduta del 22 aprile 2002.
Dal Campidoglio, li …………………………………
p. IL SEGRETARIO GENERALE
……………………
.………………………
Norma di Legge
Descrizione della norma
Sanzioni
Delibera Consiglio Comunale n. 46/2002 che modifica l’art.
180 del regolamento del Servizio Vetrario del Comune di
Roma Raccolta deiezioni canine.
È vietato lasciare defecare i cani sui marciapiedi,
comunque, dinnanzi ad ingressi di immobili (abitazioni,
negozi, uffici in genere), nel raggio di cento metri da
scuole, asili nido e aree attrezzate per bambini.
Nelle aree e strade pubbliche o private aperte al pubblico transito è fatto
obbligo a tutti i conduttori di cani:
1. di essere muniti di appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili
e comunque impermeabili a liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni
canine;
2. di provvedere alla immediata e totale asportazione delle deiezioni dei cani
facendo uso della suddetta attrezzatura, provvedendo a depositare gli involucri
adeguatamente chiusi negli appositi contenitori e nei sacchetti stradali per
la raccolta dei rifiuti oppure, limitatamente alle aree che ne risultano sprovviste,
nei cestelli portarifiuti. Il personale di vigilanza è tenuto ad esercitare
che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso dell’attrezzatura
sopraindicata.