Art. 500
DIFFUSIONE DI MALATTIA DEGLI ANIMALI
1. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali
pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito
con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene
per colpa I'ammenda è fino a L.4.000.000
Art. 544-ter
Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 638
UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili
o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato (introdotto dalla L. 189/04),
a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
un anno o con la multa fino a lire seicentomila
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni,
e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre
o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria,
ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in
mandria.
3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili
sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui
gli arrecano danno.
Art 659
DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando
di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando
o non impedendo strepiti di
animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli,
i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino
a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila (162 bis, 654, 657,
703).
2. Si applica l’ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita
una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o
le prescrizioni dell’autorità (162).
Art. 672
OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
1. Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite
cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida
la custodia a persona inesperta e punito con I'ammenda fino
a L.500.000. Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali
da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza
custodia,
anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in
modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero
li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo
l'incolumità delle persone.
Art. 727
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad
un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. (Cosi sostituito dal'art. 3 L 189/04)