Legge
14 agosto 1991, n. 281 (in Gazz. Uff., 30
agosto, n. 203)
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo.
Art. 1. Princìpi
generali.
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali
di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro
di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di
favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare
la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2. Trattamento
dei cani e di altri animali di affezione.
1. Il controllo della popolazione
dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite
viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico,
presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali.
I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese
agli ambulatori veterinari autorizzati delle società
cinofile, delle società protettrici degli animali e
di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati
presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, non possono
essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture
di cui al comma 1 dell'art. 4, non possono essere destinati
alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti
al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonchè i cani
ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4,
devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di
sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano
garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste,
previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi
e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'art.
4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91
del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e
successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari,
soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità.
7. É vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono
in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati
dall'autorità sanitaria competente per territorio e
riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto
se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa
con le unità sanitarie locali, avere in gestione le
colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone
la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire
le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, sotto il controllo
sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria
locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 possono tenere
in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono
il servizio di pronto soccorso.
Art.
3. Competenze delle regioni.
1. Le regioni disciplinano con propria
legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso
i comuni o le unità sanitarie locali, nonchè
le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per
il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di
riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio
indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e
la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono
garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto
delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo
sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie
locali. La legge regionale determina altresì i criteri
e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi
per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste,
protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale,
un programma di prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito
scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto
della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle
regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie
locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonchè
per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità
sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni
indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi
di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate
dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale,
le regioni possono destinare una somma non superiore al 25
per cento dei fondi assegnati alla regione del decreto ministeriale
di cui all'art. 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per
la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi
contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale
per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri
di cui al presente articolo.
Art.
4. Competenze dei comuni.
1. I comuni, singoli o associati,
e le comunità montane provvedono al risanamento dei
canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani,
nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi
dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità
sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali,
alle disposizioni di cui all'art. 2.
Art. 5. Sanzioni.
1. Chiunque abbandona cani, gatti
o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe
di cui al comma 1 dell'art. 3, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al
comma 1 dell'art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione,
in violazione delle leggi vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquemilioni a lire diecimilioni. (5. - ABROGATO dal co. 2 art. 4 della L. 189/2004
L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo
comma dell'art. 727 del codice penale è elevata nel
minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.)
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione
della presente legge previsto dall'art. 8.
Art.
6. Imposte.
1. Tutti i possessori di cani sono
tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire
venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta
non dà luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla
custodia degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune,
la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che
paghino già l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario
all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di
pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni
protezioniste senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate
dai comuni.
Art. 7. Abrogazione
di norme.
1. Sono abrogati gli articoli 130,
131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive
modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto
con la presente legge.
Art.
8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge.
1. A partire dall'esercizio finanziario
1991 è istituito presso il Ministero della sanità
un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione
è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire
2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce
annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma
1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto
del Ministro della sanità adottato di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Art. 9. Copertura
finanziaria.
1. All'onere derivante dalla
presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2
miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa
fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo
utilizzando l'accantonamento <<Prevenzione del randagismo>>.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.