LEGGE
20 luglio 2004, n.189
(Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2004 ) Disposizioni concernenti
il divieto di maltrattamento degli animali, nonche'
di impiego degli stessi in combattimenti clandestini
o competizioni non autorizzate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche al codice penale).
1. Dopo il titolo IX del libro II del
codice penale e' inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO
IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI"
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali).
- Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la
morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi
a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di
animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona
una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o
a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per
le sue caratteristiche ecologiche e' punito con la reclusione
da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano
un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva
la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni
vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni
che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito
con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa
da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo
comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine
o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la
morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti
tra animali). -
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non
autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita'
fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o
da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni
o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti
o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma
dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando
animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi
alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000
euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli
animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo
comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di
concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti
e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene
accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per i delitti
previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre
ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea
al reato.
E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita'
di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza
di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata
nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva
e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del
codice penale, dopo le parole:
" e' punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato"
3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali).
- Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad
un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo IX del libro II del codice penale reca:
« Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume».
- Si riporta il testo dell'art. 638 del codice penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
« Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza
necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono
ad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede
d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti
in gregge o in mandria,
ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi
da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno».
Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis
familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il
confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento
e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto
o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche'
commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto
da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui al comma 1.
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni
di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali
in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis
del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti
dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento,
di trasporto, di macellazione degli
animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivita' circense,
di giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali in materia
di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice
penale non si applicano altresi' alle manifestazioni storiche e culturali
autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli
animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto
di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati
ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati
con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto
con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai
sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite
dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un
anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e'
abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo
IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo
codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di
protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici),
come modificato dalla legge qui pubblicata:
« Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti
soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare
altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile,
che non implichi l'impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento,
si deve documentare all'autorita' sanitaria competente la necessita'
del ricorso ad una
specie determinata e al tipo di esperimento; tra piu' esperimenti debbono
preferirsi':
1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
2) quelli che implicano l'impiego di animali con il piu' basso sviluppo
neurologico;
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
4) quelli che offrono maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale
o locale.
4. Un animale non puo' essere utilizzato piu' di una volta in esperimenti
che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro
diretta responsabilita', da laureati in medicina e chirurgia, medicina
veterinaria, biologia,
scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo
ed equivalente con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro della
universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano
direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti
devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre
avere una formazione scientifica attinente alle attivita' sperimentali
di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali
di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorita' competente
di aver raggiunto un ufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la reclusione da
tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, oltre che
con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni;
in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa
e' aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale,
il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione
ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa,
pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca
reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a
lire 40 milioni».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281,
(Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo),
come modificato
dalla legge qui pubblicata:
« Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro
animale custodito nella propria abitazione, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al
comma 1 dell'art. 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art.
3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione,
in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. (Comma abrogato).
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge
previsto dall'art. 8.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 12 giugno 1913,
n. 611 (Provvedimenti per la protezione degli animali), come modificati
dalla legge qui pubblicata:
« Art. 2. - Possono conseguire la personalita' giuridica le Societa' protettrici
degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi
affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la piu' efficace applicazione
del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'art. 727 del
medesimo codice e
delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti
dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere
assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella
loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli
animali e a
trame il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col
mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o
stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola
speciali istruzioni
sulla necessita' di proteggere gli animali.».
« Art. 8. - Meta' delle ammende a cui siano condannati i contravventori
alle disposizioni della presente legge e dell'art. 727 del codice penale, in
seguito a denuncia delle guardie delle Societa' protettrici degli animali, sono
devolute alle Societa' stesse.».
Art. 5.
(Attivita' formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere
di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli
istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva
educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale
degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare
i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro
dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole
e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalita' di coordinamento
dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei.
Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme
relative alla protezione degli animali e' affidata anche, con riguardo
agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi
decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice
di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura
penale:
« Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria
deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano
portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari
per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per
l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita'
giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e
dagli agenti di polizia giudiziaria».
« Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione
della
pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i
sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti
di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti
alle predette forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia
di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della guardia
di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie
forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti
del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni,
le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni
previste dall'art. 55.».
Art. 7.
(Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice
di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo
19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale perseguono finalita' di tutela degli interessi
lesi dai reati
previsti dalla presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura penale:
« Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi
di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente
alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute,
in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato,
possono
esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta'
attribuiti alla persona offesa dal reato».
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale vedi art. 3 della presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie
1. Le entrate derivanti dall'applicazione
delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero della salute e sono
destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo
19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri
di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni
caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce
il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e
per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale vedi note art. 3 della presente legge.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 432):
Presentato dall'on. Grignaffini ed altri 4 giugno 2001;
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 10 dicembre 2001 con parere delle commissioni
I, V, VII, XII, XIII e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla II commissione il 9 e 17 aprile 2002; 7
- 16 e 30 maggio 2002; 4 e 20 giugno 2002; 17 - 23 - 24 e
25 luglio 2002; 25 settembre 2002.
Esaminato in aula il 14 gennaio 2003 e approvato in un
testo unificato con A.C. n. 1222 (on.le Azzolini ed altri);
A.C. n. 2467 (On.le Zanella ed altri) A.C. n. 2610 (on.
Zanella ed altri) il 15 gennaio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1930):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante,
il 27 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª,
6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª giunta per gli
affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni regionali.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede referente, il
4 febbraio 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 27 febbraio
2003; 4 - 25 e 26 marzo 2003; 1° aprile 2003; 12 - 19 e 25 giugno
2003; 1° luglio 2003.
Assegnato ancora alla 2ª commissione, in sede deliberante il 16
luglio 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 16 luglio
2003 ed approvato con modificazioni, in un testo unificato, con A.S.
n. 42 (sen. Acciarini ed altri), A.S. n. 294 (sen. Ripamonti), A.S. n.
302 (sen. Ripamonti ed altri), A.S. n. 789 (sen. Pace ed altri); A.S.
n. 926 (sen. Chincarini ed altri), A.S. n. 1118 (sen. Acciarini ed altri),
A.S. n. 1397 (sen. Bucciero ed altri), A.S. n. 1445 (sen. Buongiorno
ed altri); A.S. 1541 (sen. Peruzzotti ed altri), A.S. n. 1542 (sen. Centaro
ed altri); A.S. n. 1554 (sen. Specchia ed altri); A.S. n. 1783 (sen.
Zancan ed altri) il 17 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 432 -
1222 - 2467 - 2610 - B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 luglio
2003 con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII, XII, XIII, e parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione in sede referente il 24 e 30 luglio 2003;
9 e 24 settembre 2003, 8 - 21 e 23 ottobre 2003; 27 gennaio 2004;
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa il 7 aprile
2004.
Esaminato dalla II commissione in sede legislativa, il 7 aprile e approvato
con modificazioni il 21 aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 1930
- 42 - 294 - 302 - 789 - 926 - 1118 -1397 - 1445 - 1541 -
1542 - 1554 - 1783 - B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante,
il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª,
9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 2ª commissione il 6 luglio 2004 ed approvato l'8
luglio 2004.
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Il testo di questo provvedimento
non è sostitutivo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte www.gazzettaufficiale.it dell'Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato