Attenzione! Le informazioni riportate di seguito potrebbero non essere più valide.
- Di che cosa si occupa l’Ufficio Diritti Animali?
L'UDA si occupa di esercitare i compiti e le funzioni per la tutela dei diritti animali per favorire le condizioni di coesistenza tra le diverse specie viventi nel senso più ampio del termine, impegnandosi a fronteggiare qualsiasi emergenza legata all’aumento indiscriminato di animali domestici liberi (randagismo) nel territorio del Comune di Roma, a tutelare il patrimonio costituito dagli animali presenti nel Bioparco e a migliorare l’approccio dei cittadini verso gli animali.
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- Devo iscrivere, e quando, il mio cane all’anagrafe canina?
L’iscrizione all’anagrafe canina presso il Servizio veterinario ASL, e la relativa apposizione del microchip sono obbligatorie (Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 606 del 2004).
L’iscrizione deve avvenire entro il termine di tre mesi dalla nascita o dall’acquisizione, e lo smarrimento o la morte dell’animale devono essere denunciati allo stesso ufficio entro quindici giorni dall’evento.
Si suggerisce in ogni caso di mettere una medaglietta al collare: i recapiti telefonici costituiscono il mezzo più efficace per riavere il cane in caso di smarrimento.
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- Il mio cane/gatto non ha il microchip: cosa comporta?
Per quanto riguarda i cani, la mancata iscrizione all’anagrafe canina è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 77,46 ed un massimo di 154,93 euro.
Al contrario per i felini non vi è alcuna disposizione, l’unico obbligo è in vigore dal 1 ottobre 2004, e riguarda l’espatrio di un gatto dai confini nazionali: in questo caso è infatti necessario il passaporto europeo ed il microchip.
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- Cosa fare in caso di ritrovamento di animale smarrito?
Bisogna avvicinarsi con cautela ed appurare che l’animale sia effettivamente smarrito (controllando ad esempio se porta un collare o una medaglietta identificativa).
Una volta verificata l’effettiva condizione di animale smarrito, si deve denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia (113) o al Servizio Veterinario ASL (attivo 24 ore su 24 ed obbligato ad intervenire, nei limiti della giurisdizione del Comune di Roma).
L’animale deve quindi essere consegnato ad un canile, una struttura pubblica o privata convenzionata con Enti locali.
Chi consegna il cane ad una struttura pubblica non accompagnato da regolare denuncia, ne diventa automaticamente il nuovo proprietario.
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- E se trovo un animale ferito?
Nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) i servizi sul territorio sono di competenza dei Servizi Veterinari AA.SS.LL (Regione Lazio) ed assicurano il servizio di cattura, la rimozione degli animali deceduti su pubblica via, il trasporto e la cura degli animali feriti.
Il centralino unico gestito dal Canile Comunale Muratella, in orari di ufficio risponde allo 06/67109550.
Per compensare le "difficoltà" dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. di Roma, tenuti a prestare soccorso agli animali in difficoltà, il Comune di Roma, attraverso l’Ufficio Diritti Animali, si è assunto l’onere di fornire un servizio sostitutivo di prelevamento e trasporto esclusivamente per PICCOLI ANIMALI (per piccoli animali sono intesi cani, gatti…) RANDAGI GRAVEMENTE FERITI trovati di notte e nei giorni festivi (dalle 20:00 alle 06:00 dal lunedì al venerdì e dalle 14:00 di sabato alle 6:00 di lunedì).
Il servizio si attiva chiamando:
Per avere maggiori informazioni su Soccorso Animali Roma clicca qui
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- Se trovo un animale selvatico ferito o in difficoltà cosa posso fare?
Per questo tipo di animali (mammiferi, volatili-rapaci, tartarughe terrestri …) esiste il Centro Recupero Fauna Selvatica LIPU Roma, uno "sportello" a disposizione di tutti gli animali selvatici in difficoltà e dei cittadini che desiderano offrire loro un soccorso.
Il Centro è diventato oggi il punto di riferimento per tutta l'attività di assistenza ospedaliera veterinaria e riabilitazione della fauna selvatica proveniente dalla città e Provincia di Roma, dalla Regione Lazio e da gran parte del Centro e del Sud Italia.
Per garantire la massima efficienza, sia nei confronti degli animali in cura che dei visitatori e dei curiosi, la LIPU ha organizzato una vera e propria squadra di volontari generosi, afferenti in gran parte alla Sezione LIPU Roma ed al distaccamento di Ostia.
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- E’ possibile sottoporre i nostri animali ad interventi chirurgici di tipo estetico? (taglio della coda o delle orecchie, estirpazione delle unghie, ecc…)
Secondo l’articolo 10 della Convenzione del Consiglio d’Europa STE n.125 relativa alla protezione degli animali di compagnia e l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 art.1 lett. e), è disposto il divieto di praticare interventi chirurgici finalizzati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o per altri fini non terapeutici, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la sezione delle corde vocali; d) l’asportazione delle unghie e dei denti.
Questo genere di pratiche si configura come reato di maltrattamento, e come tale deve essere perseguito
- Dove e quando sono obbligatori guinzaglio e/o museruola?
I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.
Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
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- Quale collare non posso usare?
E’ vietato l’uso di tutti quei collari che possono provocare dolore ai cani, sia nei casi di addestramento che in quelli di tutti i giorni.
L’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2006 impone il divieto dell’uso del collare elettrico e di ogni altro analogo strumento sui cani.
E’ vietato l’uso per i cani di collari a strangolo e di museruole “stringi bocca” salvo speciali deroghe certificate dal veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all’Albo Regionale degli Esperti che ne attestino la necessità.
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- A quali sanzioni vado incontro se non raccolgo le deiezioni del mio cane?
Gli escrementi canini vanno sempre rimossi: è sufficiente una busta di plastica, a prescindere dal luogo dove sono stati depositati.
Si deve sempre portare con sé la busta, o l’apposita paletta con sacchetto, durante ogni passeggiata con il cane.
In questo modo si compirà un dovere civico e si abbasserà il tasso di intolleranza nei confronti dei cani per una responsabilità non loro.
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- E’ lecito fare accattonaggio con animali?
In base al Regolamento Comunale in vigore dal novembre 2005, articolo 14, è assolutamente vietato detenere ed utilizzare animali, di qualsiasi specie ed età, per le pratiche di accattonaggio.
Oltre ad andare incontro ad una sanzione amministrativa che va da 50 a 300 euro, gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze vengono confiscati.
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- In che modo è punito il maltrattamento di animali?
L’articolo 544-ter del Codice penale punisce come un delitto chi “per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, o strazio per gli animali, ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, con la reclusione da tre mesi a un anno, o con una multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma I deriva la morte dell’animale.”
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- L’abbandono di animali è sanzionato?
L’abbandono di un cane è sanzionato dall’articolo 727 del Codice Penale, prima parte, “l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.” In ambito amministrativo, la legge regionale 34/97, articolo 15 comma 1, vietando l’abbandono da parte di chi è proprietario, possessore o detentore, ha fissato una sanzione da 150 a 1500 euro. L’abbandono deve essere denunciato ad un qualsiasi organo di Polizia nazionale o locale.
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- Cosa fare se il cane abbaia eccessivamente?
Se l’abbaiare è continuo e non sporadico, è consigliabile rivolgersi ad un veterinario comportamentista o ad un educatore cinofilo. Qualora il proprietario dell’animale non dovesse prendere provvedimenti ed il problema venisse rilevato da più persone, si va incontro all’articolo 659 del Codice penale, relativo al disturbo della quiete pubblica, con un arresto fino a tre mesi o ad un’ammenda fino a 310 euro.
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- Cosa fare se il mio cane morde?
Se l’animale ha un comportamento aggressivo verso gli altri animali, si suggerisce di portarlo a visitare subito da un veterinario o da un educatore cinofilo.
Se morde una persona, va assicurato subito il soccorso al ferito chiamando il 118 per le emergenze sanitarie e sottoporre il cane alla procedure di controllo preventivo previste dalla normativa vigente. Tale controllo è competenza esclusiva della A.S.L. Veterinaria del territorio.
A seguito della denuncia di aggressione subita, scatta un’azione giudiziaria e generalmente una richiesta di risarcimento danni.
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- Chiunque può avere con sé un qualsiasi tipo di cane?
No, secondo l’articolo 2 comma 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute (12 dicembre 2006) sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani, è vietato acquistare, possedere o detenere cani di incroci o razze di
American Bulldog
Cane da pastore di Charplanina
Cane da pastore dell’Anatolia
Cane da pastore dell’Asia centrale
Cane da pastore del Caucaso
Cane da Serra da Estreilla
Dogo Argentino
Fila brazileiro
Perro da canapo majoero
Perro da presa canario
Perro da presa Mallorquin
Pit bull
Pit bull mastiff
Pit bull terrier
Rafeiro do alentejo
Rottweiler
Tosa inu
a) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità;
b) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni.
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- E’ obbligatoria l’assicurazione di un cane?
E’ consigliabile per tutti ma l’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale del 12 dicembre 2006 stabilisce che, chiunque possegga o detenga cani di incroci o razze di :
American Bulldog
Cane da pastore di Charplanina
Cane da pastore dell’Anatolia
Cane da pastore dell’Asia centrale
Cane da pastore del Caucaso
Cane da Serra da Estreilla
Dogo Argentino
Fila brazileiro
Perro da canapo majoero
Perro da presa canario
Perro da presa Mallorquin
Pit bull
Pit bull mastiff
Pit bull terrier
Rafeiro do alentejo
Rottweiler
Tosa inu
ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
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- Chi può decidere per la soppressione dell’animale?
Solamente un medico veterinario: secondo l’articolo 1 comma 9 della legge nazionale 281 del 1991, la condizione per “i gatti in libertà” è che siano gravemente malati o incurabili.
La conseguente legge regionale 34/97 con l’articolo 11 comma 4 estende opportunamente questo principio anche ai gatti di proprietà. Attenzione, il nuovo articolo 544bis del codice penale punisce con la reclusione da 3 a 18 mesi coloro che “ per crudeltà o senza necessità cagionano la morte di un animale.”
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- Come procedere quando i nostri animali muoiono?
I cadaveri di animali sono considerati rifiuti speciali e quindi da incenerire. E’ però concesso il diritto alla sepoltura in cimiteri di animali da compagnia, da pochi anni è consentito il sotterramento in terreni privati di cittadini a condizione che il Servizio Veterinario ASL, opportunamente interpellato, decida che non vi siano controindicazioni di carattere sanitario a procedere in tal senso.
Quando si trova un animale morto per strada si deve chiamare il Servizio Veterinario ASL per la rimozione e lo smaltimento del corpo.
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- Obblighi e divieti con i nostri animali sui mezzi di trasporto, quali sono?
Non vi è una legge nazionale che regola queste situazioni, ma esistono dei regolamenti di Cotral e Atac-Metroferro che prevedono che i cani debbano essere muniti di guinzaglio e museruola; durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non arrecare fastidio e danno a persone o cose, non ingombrare i passaggi né le porte; sono consentiti non più di due cani per vettura.
Sono ammessi al trasporto gratuito i cani guida per non vedenti, a tariffa ordinaria cani di piccola e media taglia.
I passeggeri che accompagnano gli animali sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati alla vettura, a cose o ad altri viaggiatori. L’accesso ai cani è consentito nella parte anteriore degli autobus e nel primo e ultimo vagone di trenini e metropolitana, naturalmente con guinzaglio e museruola.
Sui taxi i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi a trasporto.
Sui treni Eurostar sono solo ammessi, e gratuitamente, i cani guida per i non vedenti e piccoli animali in gabbiette non superiori a cm 32x32x50.
Su Intercity, Interregionali e Locali nessuno può sindacare se il cane si trovi nel trasportino, mentre se è al guinzaglio e con museruola, basta che solo un passeggero non sia d’accordo e il tutore è costretto a cambiare scompartimento; nessun problema nei corridoi.
Nei treni-cuccette, i cani di grossa taglia sono ammessi solo se non recano disturbo e comunque con guinzaglio e museruola, altrimenti è necessario prenotare l’intero scompartimento. Nei vagoni-letto sono ammessi ma si deve pagare oltre al biglietto anche una tassa di pulizia di 38 euro.
In aereo si possono portare in cabina i cani di piccola taglia e comunque inferiore ai 10 kg di peso, compreso il trasportino di cm 48x33x29. Per gli altri il viaggio, sempre in gabbia, è previsto in stiva. In Nave i cani devono essere muniti di guinzaglio e museruola e durante il viaggio vengono alloggiati nel canile di bordo, se esistente. Su alcune linee sono ammessi cani di piccola taglia in cabina previo benestare del Comandante.
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- E’ possibile portare i nostri amici in spiaggia o al ristorante?
Per le spiagge, i Sindaci delegati dalle Regioni possono prevedere la possibilità di accesso dei quattrozampe in alcuni arenili. Sul litorale del comune di Roma è ora consentito l’accesso degli animali domestici negli arenili secondo le modalità e con i limiti decisi di anno in anno dall’amministrazione.
Per i ristoranti ed i pubblici esercizi di somministrazione in generale è in vigore a Roma l’articolo 32 del Regolamento comunale per la tutela degli animali:
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo e danno alcuno.
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- Vorrei adottare un cane, come posso fare?
Per l’adozione di un cane ci si può rivolgere ai canili comunali, attraverso cui è possibile usufruire di numerosi servizi importanti:
1° vaccino gratuito e il 30% di sconto sulle successive prestazioni veterinarie
Sterilizzazione gratuita
Microchip e iscrizione all’anagrafe canina gratuiti
Guida e supporto di personale esperto nelle Adozioni che ti aiuterà a scegliere il cane giusto per te
Assistenza e consigli da parte degli Educatori Cinofili al momento dell’adozione e nei tre mesi successivi
Prova di compatibilità nel caso in cui vivono altri animali in casa
Cibo di qualità (lo stesso che mangiano in canile) gratuito per il primo mese nel caso dell’adozione di un cucciolo e di una settimana nel caso di un cane adulto.